Al 31 marzo 2022, come sappiamo, è cessato – almeno sulla carta – lo stato di emergenza e con esso tutte le deroghe [o simili] che vi sono collegate, come il costo calmierato delle mascherine, siano esse chirurgiche e/o FFp2, ma anche, ad esempio, la possibilità di commercializzarle con etichettatura non in lingua italiana ma di altro stato della UE.
Come ha reso noto anche la Federfarma, dal 1° aprile 2022, pertanto, le mascherine chirurgiche, le FFP2 e le FFp3, e così pure ogni altro prodotto destinato ai consumatori, devono essere etichettate in lingua italiana.
In questo mese di aprile abbiamo ricevuto numerose segnalazioni di controlli indirizzati, guarda caso, proprio alla verifica – anche o soprattutto – delle etichette e le farmacie “colte in fallo” sono state contravvenzionate [più o meno in tutte le circostanze] per violazioni degli artt. 9 e 11 del d.lgs n. 206 del 2005, e con sanzioni amministrative che vanno da 516 a 25.823 euro.
La misura della sanzione è determinata – con riguardo al singolo caso – facendo naturalmente riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e anche al numero delle unità poste in vendita.
(aldo montini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!