Sono ormai quasi sei mesi che siamo diventati titolari della farmacia ma non siamo riusciti ancora a capire quali sono i problemi fiscali, se ci sono, della consegna della distinta contabile riepilogativa mensile.

Anche tra i “titolari di vecchia data” giungono talora domande sostanzialmente dello stesso tipo e infatti questo, in particolare, è un tema che abbiamo trattato più volte.

Intanto, giova rammentarlo, la farmacia qui è tenuta ad assolvere a due adempimenti:

il primo, puramente formale, introdotto dalla circolare ministeriale n. 74/343246 del 1983, consiste nell’emissione – al momento della presentazione della DCR – di uno scontrino fiscale con la dicitura “corrispettivo non pagato”;

il secondo, invece, si traduce nell’obbligo di emettere lo scontrino definitivo all’atto dell’effettivo pagamento da parte dell’Asl, completando in tal modo ai fini dell’iva il ciclo finanziario delle forniture al SSN.

Del resto, proprio con questo duplice adempimento, la farmacia può beneficiare – e non è poco – dell’esigibilità differita dell’iva relativa all’importo “contenuto” nella DCR e rinviarne quindi il versamento all’effettivo incasso del corrispettivo (anche se Lei è un “fresco” titolare, crediamo abbia ben compreso questo concetto…).

È bene però aggiungere che il momento impositivo ai fini iva – e quindi anche quello dell’emissione dello scontrino “definitivo” – non è rappresentato dagli eventuali accrediti di somme ricevute da istituti bancari o finanziari [come Credifarma] per l’anticipo delle “distinte”, ma soltanto dalle successive ed effettive liquidazioni da parte dell’ente erogatore.

Inoltre, se è necessario precisarlo, l’importo da battere sugli scontrini è il valore esposto nella “distinta” nel campo “TOTALE” (quindi al lordo delle trattenute Enpaf, sindacali e convenzionali) e non quanto indicato  nel campo “importo da liquidare”, che rappresenta la somma di quel che verrà nel concreto percepito: tali trattenute costituiscono, infatti, un costo da contabilizzare nel conto economico, anche se per esigenze di semplificazione vengono riscosse in occasione della liquidazione della “distinta” senza per questo, però,  ridurre né l’imponibile, né l’iva.

Per praticità è tuttavia consigliabile “rinunciare” – con riguardo, s’intende, al solo ammontare delle trattenute – all’esigibilità differita con il conseguente versamento (anche) dell’iva contenuta in questa modesta somma prescindendo perciò dall’effettivo incasso, e dunque, in sostanza, battere gli scontrini [quello “da liquidare” prima, e quello “definitivo” poi] per il solo importo indicato nel campo “importo da liquidare, naturalmente corrispondente a quanto in realtà percepito.

(roberto santori – cesare pizza)

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