Sono titolare individuale di una farmacia e di una parafarmacia e ho partecipato, credo risultando vincitore, a un concorso come dirigente di ASL.
Vorrei accettare perché sono molto interessato alla dirigenza ma vorrei anche conservare la farmacia e la parafarmacia pur non essendo due grandi aziende.
Sulle incompatibilità ci sono ogni giorno novità e quindi spero che possiate indicarmi una strada per conservare almeno la farmacia.
Premesso che evidentemente a un concorso come il Suo un titolare individuale di farmacia [e anche, come nel Suo caso, di una parafarmacia] può partecipare liberamente, vale la pena passare rapidamente in rassegna gli aspetti di maggior rilievo dell’assetto normativo vigente con riguardo, è chiaro, alla Sua posizione specifica.
- Il titolare di farmacia
Quanto al titolare in forma individuale di una farmacia, laddove egli risulti vincitore di un concorso pubblico, e dunque assegnatario di uno dei posti messi a concorso, l’accettazione – proprio perché rapporto di impiego pubblico – ne comporterebbe la decadenza dalla titolarità ai sensi dell’art. 13 della l. 475/68.
La farmacia, tuttavia, potrebbe essere previamente ceduta a terzi ma anche – attenzione – conferita in una società, di persone o di capitali, conformandosi però in tal caso all’ipotesi che la Corte Costituzionale [interpretando estensivamente l’art. 8, comma 1, lett. c) della l. 362/91] ha ritenuto praticabile, cioè rivestendo in una sas lo status di socio accomandante e in una srl quello di socio di mero capitale senza perciò l’assunzione di ruoli apicali nella società [quindi, ad esempio, nè amministratore, né direttore responsabile della farmacia sociale].
- Il titolare individuale di parafarmacia
Diverso è il discorso per il titolare individuale di una parafarmacia, perché, è vero che qui l’art. 13 non è evidentemente applicabile [come del resto neppure l’art. 8 nell’ipotesi in cui la parafarmacia fosse conferita in una società (di persone o di capitali)], e però l’esercizio in forma individuale di un’attività commerciale potrebbe non essere compatibile – secondo le norme applicabili al rapporto di lavoro – con l’impiego pubblico, come d’altra parte non lo sarebbe neppure l’assunzione della veste di farmacista responsabile della parafarmacia.
Perciò, in sostanza, o la parafarmacia viene venduta/dismessa, oppure va conferita in società.
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In conclusione, come potrà rilevare, accettando la dirigenza Lei potrebbe persino mantenere ambedue le attività, sia pure osservando le cautele appena indicate.
(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)
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