Nel corso dell’anno 2021 la sas titolare della farmacia di famiglia si è trasformata in ditta individuale, perché i miei fratelli hanno deciso di uscirne attribuendo al sottoscritto l’azienda sociale. Ora, considerato che sia la precedente sas che l’attuale ditta individuale sono in regime di contabilità semplificata e quindi il loro reddito si calcola con il principio di cassa, vorrei sapere da voi se ci sono indicazioni particolari da rispettare per le rimanenze finali della sas e iniziali della ditta individuale, soprattutto con riguardo alle dichiarazioni fiscali interessate dal passaggio.
Anche se in casi del genere si parla comunemente di “trasformazione”, in realtà questo è un termine che va ascritto correttamente alla vicenda che vede il mutamento della veste giuridica di una società da una forma sociale a un’altra (da società di persone a società di capitali o viceversa) ed è regolata dagli artt. 2498 ss. cod.civ.
Quel che invece accade nel caso da Lei descritto è l’assegnazione dell’azienda sociale al socio superstite che si configura quando viene meno la pluralità dei soci sempreché tuttavia quello superstite – entro sei mesi – non la ricostituisca (art. 2272 c.c. n. 4) determinando così lo scioglimento [e poi liquidazione, estinzione e cancellazione] della società.
Ora, la “trasformazione” da società di persone in ditta individuale – come affermato dall’Agenzia delle Entrate in vari documenti di prassi – è fiscalmente “neutra” a condizione però che l’attività d’impresa prosegua e che vengano mantenuti nel bilancio della ditta individuale i valori fiscalmente riconosciuti in capo alla società di persone.
Per quel che riguarda gli obblighi dichiarativi, la sas dovrà presentare la propria dichiarazione dei redditi (Mod. Redditi SP) relativa evidentemente all’ultimo periodo di imposta [che va dall’inizio dell’esercizio sino alla data in cui il socio superstite ha comunicato la propria decisione di sciogliere la società] nei termini ordinari, in quanto la cessazione della società avviene senza che vi sia stata una formale sua liquidazione.
Il socio superstite dovrà, poi, dichiarare nel proprio Mod. Redditi PF il reddito d’impresa prodotto dalla ditta individuale nella rimanente parte dell’esercizio utilizzando, secondo i casi, il quadro RF (impresa in contabilità ordinaria) o [come nel nostro caso] il quadro RG (impresa in contabilità semplificata).
E, per venire finalmente al punto, sia la determinazione del reddito della società sciolta che quella della neo-ditta individuale vanno effettuate – anche nell’esercizio di passaggio – seguendo le ordinarie disposizioni del TUIR.
Pertanto, i contribuenti in contabilità semplificata non devono indicare le rimanenze iniziali e finali in dichiarazione dei redditi (ex righi RG8 e RG9 ora soppressi per effetto delle nuove regole in vigore dal 1/1/2017) tra i dati che concorrono a formare il reddito imponibile.
Ma, a prescindere dall’opzione per il regime delle registrazioni Iva (art. 18, comma 5, del DPR 600/1973), le imprese in regime “per cassa” sono comunque tenute a riepilogare le rimanenze finali nel modello Redditi PF o SP tra gli altri dati che non concorrono, per l’appunto, alla determinazione del reddito.
In caso di assenza di rimanenze è necessario, invece, barrare la casella “insussistenza” nell’apposita sezione del modello Redditi; diversamente, il sistema potrebbe rilevare una segnalazione di anomalia in sede di invio telematico.
(stefano civitareale)
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