Un anno fa mia madre mi ha dato in usufrutto il suo appartamento tenendo per sé la nuda proprietà.
Ora, però, per motivi lavorativi mi sono dovuta trasferire in un’altra città e avevo intenzione di cedere l’usufrutto ad un mio ex collega, ma mia madre vorrebbe opporsi.
Essendo ancora lei la proprietaria, può impedirmi di cedere l’usufrutto sull’appartamento?
L’usufrutto è un diritto reale di godimento regolato dagli artt. 978 e ss. cod. civ. che consente all’usufruttuario di godere e disporre della cosa altrui – traendone ogni utilità, frutti compresi – con l’unico limite di non poter cambiare la destinazione economica.
Indubbiamente la cessione – a titolo oneroso o meno – dell’usufrutto non può mutare in alcun modo la destinazione economica del bene; al contrario, integra uno dei possibili modi per godere delle relative utilità.
L’usufruttuario, dunque, può sempre cedere e perfino donare il suo diritto a un terzo, salvo un divieto del nudo proprietario purché tuttavia previsto testualmente nell’atto costitutivo dell’usufrutto.
Come si vede, pertanto, se la volontà di Sua madre di vietarLe il trasferimento dell’usufrutto a terzi non è stata espressa al momento della costituzione del diritto, Lei ha – perlomeno in astratto – piena facoltà di cedere [anche a titolo definitivo] l’usufrutto sull’appartamento al Suo ex collega, tralasciando evidentemente aspetti riguardanti rapporti familiari, quindi sempre molto delicati.
È evidente, però, che nel caso di cessione i diritti del nuovo usufruttuario resterebbero in ogni caso circoscritti – quanto al tempo limite di durata – alla Sua vita, a meno che naturalmente la cessione dell’usufrutto sia convenuta [come è consentito] per una durata determinata, fermo comunque il rispetto di quel tempo limite.
(cesare pizza)
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