Ho letto che è da poco entrata in vigore una norma che consentirebbe di procedere alla costituzione di una società tramite un’apposita “videochiamata” con il Notaio. La prossima settimana io e mia moglie avevamo preso appuntamento per procedere al rogito per la costituzione di una sas, ma purtroppo entrambi abbiamo avuto contatti con un soggetto positivo al Covid-19 e quindi, onde evitare qualsivoglia problema, vorremo sapere se è corretto in questo caso ricorrere a questa modalità di stipula.
Il Notaio sembra contrario.
Il Notaio ha ragione, perché la procedura cui Lei si riferisce è quella sancita dall’art. 2 del D.Lgs. 8.11.2021n. 183, che nel vostro caso non è però applicabile, stabilendo che “l’atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse”.
Come vedete, la videoconferenza con il Notaio potrebbe essere utilizzata per la costituzione di una srl o di una srl semplificata, ma non di una società di persone come la sas.
Cogliamo tuttavia l’occasione per dar conto brevemente di alcune novità riguardanti proprio la stipula c.d. a distanza.
In primo luogo, si potrà bensì ricorrere a un rogito a distanza – come si è appena visto – per la stipula di atti costitutivi di srl e srls, ma non per gli atti modificativi; e dunque, se vogliamo modificare la ragione sociale, la sede della società o qualche regola sull’amministrazione, dovremo necessariamente passare per un rogito in presenza.
[N.B.: La videoconferenza avverrà in questa evenienza su un’apposita piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato]
Inoltre, non si potrà ricorrere alla modalità di stipula telematica neppure nel caso in cui i conferimenti non siano effettuati in denaro, come anche nell’eventualità in cui la costituenda società non abbia sede in Italia.
Comunque, una volta effettuato l’accesso sulla piattaforma, il Notaio verificherà l’identità dei partecipanti, l’apposizione delle firme digitali [e la loro relativa validità], attesterà lo stato di capacità di intendere e di volere dei comparenti per poi procedere alla stipula dell’atto.
Per quanto vi riguarda, insomma, dovrete necessariamente attendere – per poter finalmente costituire la vostra sas – la negatività del tampone Covid per entrambi.
(matteo lucidi)
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