Come sappiamo, le spese sostenute per la frequenza universitaria attribuiscono detrazioni Irpef nella misura del 19% del loro ammontare, e ciò senza alcun limite per quanto riguarda gli istituti statali.
Invece, le stesse spese sostenute per gli istituti privati sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con un decreto del MIUR [che tiene conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche].
Per il 2021 – e quindi a valere già nella prossima dichiarazione dei redditi, le cui imposte andranno liquidate entro giugno/luglio 2022 – il Ministero ha provveduto a individuare appunto, con il decreto n.1324/2021 (GU n. 31 del 7/2/2022), questo tetto massimo di spesa detraibile per le tasse e i contributi di iscrizione relativi alla frequenza ai corsi di laurea delle università non statali.
Esattamente, tali importi limite – come per gli anni precedenti distinti per area disciplinare e in base alla regione in cui ha sede l’Ateneo presso il quale è attivato il corso di studio – sono i seguenti:
area medica: Nord € 3.900, Centro € 3.100, Sud e isole € 2.900;
area sanitaria: Nord € 3.900, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.700;
area scientifico-tecnologica: Nord € 3.700, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.600;
area umanistico -sociale: Nord € 3.200, Centro € 2.800, Sud e isole € 2.500;
In questi tetti di spesa è compreso però, attenzione, anche quanto corrisposto per il test di ammissione, ma – ecco la piacevole novità – rispetto agli anni precedenti gli stessi importi risultano aumentati dando luogo quindi a sconti fiscali più elevati [ad esempio, per il 2020, per l’area sanitaria gli importi erano: Nord Italia: 3.700 euro; Centro Italia: 2.900 euro; Sud Italia: 1.800 euro].
Quanto invece alle spese sostenute per la frequenza a corsi post-laurea (ovvero corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello), i limiti di detraibilità sono i seguenti:
Nord € 3.900
Centro € 3.100
Sud e isole € 2.900
importi cui va sempre aggiunta la tassa regionale per il diritto allo studio (art. 3 L. 549/1995)
N.B. Gli stessi limiti valgono anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.
Da ultimo, per Vs comodità, rendiamo cliccabile l’allegato al decreto ministeriale, nel quale – oltre alle classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari – sono indicate anche le zone geografiche di riferimento delle regioni.
(stefano civitareale)
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