Io e un mio collega siamo soci di una snc titolare di farmacia; mio figlio ha appena deciso di iscriversi a farmacia e vorremmo modificare i patti sociali inserendo un impegno di continuazione della società con gli eredi in caso di decesso di un socio. Quale clausola potrebbe andare bene per noi?
Ribadendo quanto altre volte precisato, ai sensi dell’art. 2284 cod. civ. gli eredi del socio premorto hanno diritto esclusivamente alla liquidazione delle quote del de cuius [il loro, cioè, è un mero credito pecuniario], salva la disposizione di patti contrari o la volontà di tutti i soci di continuare la società con gli eredi, a condizione peraltro che questi ultimi vi acconsentano.
Ma, proprio sulla scorta di tale disposizione, la clausola di continuazione [così viene tecnicamente definita] non deve essere confusa con un patto successorio – vietato dal codice civile e perciò nullo – dato che rappresenta una convenzione con effetti bensì immediati che viene tuttavia sospensivamente condizionata alla premorienza del socio, come del resto è intuitivo.
Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di clausole di continuazione:
– facoltativa: è quella che vincola i soci superstiti a continuare la società con gli eredi del socio defunto, che però conservano evidentemente la facoltà di aderire o meno; la clausola è perfettamente valida in quanto – nonostante l’“autolimitazione” operata dai soci alla loro autonomia contrattuale, non viene a crearsi per gli eredi alcun vincolo;
– obbligatoria: essa, oltre a imporre appunto la continuazione della società ai soci superstiti, vincola nel contempo anche gli eredi; senonchè la vicenda qui è abbastanza delicata, se non altro perché, mentre la giurisprudenza ammette generalmente la validità della causa, una parte della dottrina afferma l’esatto contrario configurandola, ben diversamente, come un patto successorio e ritenendo quindi nulla la clausola;
– automatica: questa clausola di continuazione automatica si differenzia da quelle precedenti in quanto la continuazione della società è in questo caso subordinata all’accettazione dell’eredità, che tuttavia comporterebbe anche [il condizionale, secondo noi, è d’obbligo perché persistono incertezze proprio su questo punto…] l’assunzione automatica della carica di socio.
Anche in questo caso le opinioni della dottrina – che ravvisa una possibile violazione del c.d. beneficio d’inventario – e della giurisprudenza non sono concordanti, anche se per lo più la giurisprudenza tende a considerarla valida.
Per quanto ci riguarda, alla luce di tali considerazioni la clausola di continuazione facoltativa sembrerebbe meglio adeguata a regolare la vita della società successiva alla morte di uno dei soci, lasciando in definitiva ai futuri eredi la scelta o meno di continuarla e questo è un profilo per noi decisivo che pensiamo debba far pendere la bilancia a favore appunto di questa soluzione.
(cesare pizza – stefano lucidi)
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