[…e da quest’anno lo diventa in via generalizzata anche per i “minimi”, compresa l’area del B2B]

Collabora con la snc titolare della nostra farmacia anche il figlio di uno dei tre soci che, in particolare, è il ns. farmacista notturno.
Ci risulta che anche i forfetari – tra i quali rientra anche lui – sono ora tenuti a emettere la fatturazione elettronica: è così?

 Sì, è così, ma…

Il 13 dicembre scorso il Consiglio Europeo – con la decisione di esecuzione n. 2021/2251/UE – ha dato via libera all’Italia per l’applicazione della fatturazione elettronica (FE) per un ulteriore triennio, e quindi fino al 31/12/2024.


N.B. Questo vuol dire – vale la pena rammentarlo – che dall’1.1.2025, una volta cioè cessato nel nostro Paese il regime di uso obbligatorio generalizzato della FE [che nel triennio 2019-2021 e in quello successivo 2022-2024 c’è stato e ci sarà solo in Italia in virtù di espressa deroga della UE, essendo stato negli altri Paesi l’uso della FE sempre facoltativo], dovremmo anche noi trovarci in regime di uso opzionale, anche se non si può certo escludere un’ulteriore successiva deroga anch’essa triennale, ma prima o poi dovrà entrare in vigore la e-fattura Ue (e si prevede che questo avvenga intorno al 2030), e questo potrebbe voler dire FE obbligatoria per tutti.


Inoltre, e sempre su richiesta del nostro Governo, quello stesso provvedimento ha autorizzato l’estensione della FE anche ai c.d. “minimi”, cioè a quei contribuenti che applicano il regime forfetario [di cui all’art. 1, comma da 54 a 89 della L. 190/214] o il regime di vantaggio [di cui all’art. 27, commi 1 e 3 D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2021].

Tuttavia, affinché questa misura diventi operativa occorre che la decisione del Consiglio Europeo:

  • venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’UE;
  • sia recepita nel nostro ordinamento con una norma ad hoc, poiché al momento l’esonero è previsto da una disposizione avente forza di legge, come l’art. 1, comma 3, D.lgs. 127/2015.

Quanto al primo step, già si è provveduto in data 17/12/2021 con la pubblicazione nella GU europea n. L454; quanto al secondo, si è ancora in attesa e pertanto finché la disposizione non sarà giunta i “minimi” [compreso il figlio del vs. socio…] potranno continuare a emettere fatture cartacee.

Una volta intervenuta la modifica, anche i “minimi” saranno tenuti dunque all’emissione di fatture mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per tutte le operazioni da loro effettuate e perciò anche [perché – ricordiamolo – per quelle verso la p.a. l’obbligo era già in vigore] per le operazioni nei confronti dei privati (c.d. “B2B”).

Infine, questo [per loro] nuovo obbligo generalizzato di FE eliminerà inevitabilmente la disposizione che – proprio al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica – prevede(va) per i “minimi”, il cui fatturato annuo fosse costituito esclusivamente da FE,  la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria dal potere di accertamento fiscale nei loro confronti.

(stefano civitareale)

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