[…e i poteri/doveri dell’Ordine]
Naturalmente ci rendiamo ben conto di soffermarci ripetutamente su questi problemi, ma la Rubrica ha sempre voluto privilegiare – quando ovviamente ne sussistessero i presupposti – l’attualità, specie se coinvolgente le farmacie e i farmacisti [e i loro Ordini…] come sicuramente è l’obbligo vaccinale.
Fatto sta che continuano a pervenirci, ancor più dopo la Sediva News del 25.01.2022, quesiti su un tema sempre molto caldo, perché, da un lato, gli Ordini – pur certamente consapevoli delle nuove attribuzioni che sono state loro conferite dal dl. 172/2021 – sembrano nutrire dubbi anche di rilievo circa i tempi e le modalità del procedimento da osservare e, dall’altro, i farmacisti novax [i “volenti” come i “nolenti”] denunciano, oltre a un persistente malessere per un sistema che ritengono ingiusto, anche imprevedibili difficoltà nel comprovare il loro diritto all’esenzione o al differimento dell’obbligo vaccinale.
Almeno ad alcuni di quei quesiti, quindi, tenteremo di rispondere, invitandovi tuttavia a tenere sott’occhio il confronto – riportato nella citata Sediva News – tra il dl. 172 e la legge di conversione [che è stata pubblicata nella GU del 25 gennaio 2022 con il n. 3 e la data del 21 gennaio].
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1- Quando l’Ordine deve procedere alla verifica dello stato vaccinale degli iscritti?
Per la verità, secondo il comma 3 dell’art. 4 del dl. 44/2021 [come modificato dal dl. 172/2021], “Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2”.
Quindi, gli Ordini avrebbero potuto [ma in realtà dovuto] farsi carico della “verifica automatizzata ecc.” già dal 27 novembre u.s., data di entrata in vigore del dl. 172, cioè appunto “immediatamente”.
Senonché, visto che la sospensione derivante dall’accertamento dell’Asl dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale [come abbiamo osservato la volta scorsa] era comunque destinata a conservare la sua “efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il [ma qui si può leggere “fino al”] 31 dicembre 2021”, gli Ordini hanno verosimilmente ritenuto plausibile mantenere in piedi la “sospensione” conseguente all’accertamento dell’Asl e rinviare pertanto al nuovo anno la detta “verifica automatizzata”.
È vero che la legge di conversione del dl 172 ha conferito alle sospensioni conseguenti agli accertamenti dell’ASL validità fino “alla nuova verifica effettuata dagli Ordini professionali secondo le modalità ecc.”: e però, questa è semplicemente una disposizione che sancisce l’“ultrattività” delle precedenti sospensioni ma non può essere una sanatoria, operante cioè anche per il periodo 1°/25 gennaio, perché la legge di conversione è entrata in vigore soltanto il successivo 26 gennaio senza dichiarare, almeno qui, effetti ex tunc, e rendendo così incolmabile/irreparabile il “vuoto” creatosi tra il 1° e il 25 gennaio.
Certo è, comunque, che quella “verifica automatizzata” gli Ordini, ove non vi abbiano già provveduto, devono in ogni caso assolverla e non solo per un generale obbligo di buona amministrazione.
Inoltre, si badi bene, la nuova sospensione – se ovviamente il novax non ha nel frattempo adempiuto all’obbligo vaccinale – è un provvedimento che ci pare possa essere legittimamente adottato dal Presidente dell’Ordine senza dunque la necessità di una delibera del Consiglio Direttivo perché è la legge stessa ad attribuirgli mera “natura dichiarativa, non disciplinare” anche se “determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale”.
2- Per conseguire l’esenzione o il differimento dell’obbligo vaccinale, qual è la documentazione da produrre?
Secondo il nuovo comma 2 dell’ormai storico art. 4 del dl 44, viene meno – “non sussiste” dice la norma – l’obbligo vaccinale, e “la vaccinazione può essere omessa o differita”, solo in caso di “accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto ecc.”
E, secondo il nuovo comma 3, l’Ordine invita l’interessato:
– a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;
oppure
– (a produrre) l’attestazione [del medico curante o del medico vaccinatore] relativa all’omissione o al differimento della vaccinazione ai sensi del comma 2;
ovvero
– (a produrre) la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;
ovvero
– (a produrre) la documentazione comprovante l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.
Infine, in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’Ordine invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.
Come si vede, a parte gli “oppure” e gli “ovvero” peraltro facilmente comprensibili, la documentazione varia in funzione della varietà delle situazioni ipotizzate, ma quella che è destinata a far ancora discutere è la documentazione che, come abbiamo appena visto, deve sostenere l’attestazione del medico circa la ricorrenza di un “caso di accertato pericolo per la salute” e soprattutto la sua relazione “a specifiche condizioni cliniche”.
D’altra parte, è proprio qui che la giurisprudenza ha mostrato particolare rigore cercando da par suo [è difficile non pensarlo…] di contrastare sul piano strettamente giuridico tentativi di facili esenzioni o differimenti dell’obbligo vaccinale, come si è detto nella Sediva News del 31/12/2021 illustrando in particolare CdS n. 6790 del 22/12/2021, Tar Lazio n. 11543 del 10/11/2021 e CdS n. 8454 del 20/12/2021.
3- Quando il novax, all’interno del primo triennio di titolarità della farmacia, è uno dei farmacisti componenti la compagine assegnataria di una sede nel concorso straordinario
Se la titolarità è stata rilasciata alla società come tale, costituita evidentemente tra i covincitori, nulla quaestio: il novax resta infatti legittimamente all’interno della società, non essendo più richiesto – fin dalla l. 124/2017 – lo status professionale di farmacista per assumere/acquisire/conservare la partecipazione sociale, e non c’è ragione per concludere in questo caso diversamente, dato che la “gestione associata” può evidentemente essere mantenuta per il prescritto periodo di tre anni anche se uno o più dei covincitori è stato sospeso dall’esercizio della professione.
Se invece la titolarità è stata riconosciuta personalmente ai covincitori cioè pro quota tra loro, possiamo pensare che valgano le stesse considerazioni che abbiamo proposto per il caso di sospensione disposta a carico di un titolare di farmacia in forma individuale.
Potrebbero sollevarsi, beninteso, alcune obiezioni – che, quantomeno in astratto, non sarebbero propriamente campate in aria – ma non crediamo che questa vicenda dei novax possa o debba a ogni costo essere utilizzata per giungere a conclusioni estreme.
E non ci sembra difficile cogliere a quali intendiamo alludere…
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Per oggi tre domande/risposte possono bastare.
(gustavo bacigalupo)
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