In merito all’agevolazione Iva di cui all’art 124 comma 1 del decreto Rilancio n. 34/2020 – che ha previsto l’esenzione [o, meglio, l’Iva ad aliquota zero] per le cessioni di beni effettuate entro il 31/12/2020 e, a partire dall’1/1/2021, l’applicazione dell’aliquota Iva del 5% su taluni beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 [l’elenco di tali prodotti potete trovarlo nella Sediva News del 21/05/2020] – l’Agenzia delle Dogane, rispondendo a una FAQ del 14 dicembre, ha chiarito, con la condivisione di quella delle Entrate, che la detta agevolazione è applicabile soltanto ai guanti monouso e non anche ai guanti riutilizzabili.
In particolare, infatti, l’abbigliamento protettivo, per essere ammesso al regime agevolativo, deve:

  1. a) essere classificato in uno dei codici di cui alla tabella allegata alla circolare n. 12/2020 dell’Agenzia delle Dogane;
  2. b) essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) o un dispositivo medico (DM);
  3. c) essere utilizzato per finalità sanitarie.

Con riguardo a quest’ultimo punto, la norma non pone limiti soggettivi e quindi la finalità sanitaria può ritenersi soddisfatta ogni qualvolta non emerga in modo chiaro ed univoco la prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso.
Le Dogane hanno quindi precisato che “l’esenzione di cui all’art. 124 D.L. 34/2020 spetta esclusivamente ai guanti in lattice, in vinile e in nitrile classificati come DPI di qualsiasi categoria o come DM. Per finalità sanitaria dei beni in commento devono intendersi quelli che sono idonei a contrastare il diffondersi di pandemie, proteggendo nello stesso tempo lavoratori e utenti”.
Restano pertanto esclusi dall’applicazione dell’Iva agevolata ad aliquota zero, come detto, i guanti ad uso prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili), perché palesemente incompatibili con la finalità sanitaria.

(francesco raco)

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