Con decreto del MEF del 14/12/2020, pubblicato sulla G.U. del 19/12/2020, vengono introdotte alcune modifiche sull’assolvimento dell’imposta di bollo sulle FE [che ricordiamo essere dovuta per le fatture, sia elettroniche che cartacee, non assoggettate ad Iva e di importo superiore a 77,47 euro].

  • Cambiano le tempistiche di versamento
  • L’imposta di bollo sulle FE – emesse dalla farmacia nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno – potrà dal 2021, in via generale, essere versata entro il compimento del secondo mese successivo [e quindi non più entro il giorno 20 del primo mese successivo] alla chiusura del trimestre di riferimento: perciò, ad esempio, l’imposta sulle FE emesse nei primi tre mesi del 2021 dovrà essere versata entro il 31 maggio 2021 e non più entro il 20 aprile 2021.
  • Invece, l’imposta di bollo relativa al secondo trimestre [aprile-giugno] dovrà essere versata entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo, e dunque entro il 30 settembre;
  • Qualora poi l’importo complessivo del primo trimestre dell’anno sia inferiore a 250 euro, l’imposta andrà pagata entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre [ovvero, come appena detto, entro il 30 settembre 2021].
  • Da ultimo, se l’importo di 250 euro non sia stato ancora raggiunto con riferimento alle FE emesse nei primi due trimestri dell’anno, l’imposta di bollo può essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre [ovvero entro il 30 novembre].
  • Ma se manca l’imposta, l’Agenzia integra automaticamente le FE…

Infatti, le FE trasmesse dal 1° gennaio 2021 tramite SdI senza l’applicazione dell’imposta di bollo – e per le quali questa era invece dovuta – verranno integrate direttamente dall’Amministrazione finanziaria per ciascun trimestre sulla base dei dati in suo possesso e in questo caso la farmacia sarà informata dell’aggiornamento operato entro il 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre sul proprio cassetto fiscale.

Con un successivo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate definirà comunque le modalità tecniche [per l’integrazione dell’imposta da parte appunto dell’amministrazione finanziaria] e quelle telematiche per la messa a disposizione dei dati integrati.

Nel caso in cui, attraverso le procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rileva il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle FE inviate tramite SdI, comunica alla farmacia – esclusivamente con modalità telematiche – l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa [pari al 30% dell’importo non versato] ridotta ad un terzo, e degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se la farmacia non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo.

Come si vede, anche un tributo “modesto” come l’imposta di bollo sulle FE, con l’avvento della tecnologia, è ormai prossimo alla piena sua automazione…

                                                                               (marco righini)

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