Il Vs. studio ha presentato per mio conto la richiesta del credito sanificazione entro la scadenza prevista dello scorso 7 settembre e il bonus risulta accettato all’interno del mio cassetto fiscale in misura del 9,38% della spesa indicata.
Vorrei ora sapere, visto che sono stati stanziati nuovi fondi per elevare il bonus al 28,3%, se secondo Voi è meglio attendere che venga rettificato il valore nel cassetto fiscale o utilizzarlo direttamente in compensazione così com’è? Inoltre fino a quando la compensazione è consentita?
L’art. 125 del DL Rilancio [v. Sediva News del 22/05/2020] – al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione dell’epidemia – aveva previsto per le spese di sanificazione l’assegnazione di un credito d’imposta pari al 60% del loro ammontare con un tetto massimo di 100.000 euro di spesa, fissando dunque un tetto al credito di 60.000 euro per il singolo beneficiario.
Senonché, come ricorderete certamente, l’11/9/2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento di pari data preannunciato nel DL Rilancio, ha per così dire rimodulato – ma in realtà quasi “azzerato” – il credito d’imposta sanificazione che è passato infatti dal “teorico” predetto 60% all’effettivo 15,6423% della somma richiesta, arrivando dunque al 9,38539% della spesa sostenuta.
Durante la conversione in legge del DL Agosto, tuttavia, è stato fortunatamente inserito il comma 4 ter dell’art. 31 che – come il quesito ricorda – ha previsto un incremento delle risorse destinate al credito sanificazione che ha elevato [definitivamente?] all’odierno 28,30% il precedente 9,38539%.
Ma per beneficiare nel concreto di questo aumento – e veniamo quindi al punto – è necessario un nuovo Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Nelle more, però, ci pare che Lei possa tranquillamente utilizzare – quindi anche immediatamente – l’importo visualizzabile nel Suo cassetto fiscale e solo quando sarà rettificato l’importo a Lei spettante in base all’incremento dei fondi potrà utilizzare anche l’ulteriore ammontare.
Per concludere, e rispondere così anche al Suo ultimo interrogativo, il credito definitivamente [ad oggi] riconosciutoLe potrà essere utilizzato, naturalmente fino all’esaurimento del suo importo:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata effettivamente sostenuta,
ovvero
- in compensazione “sin da subito” con il codice tributo 6917 tramite il Mod. F24, che tuttavia, pena il rifiuto della delega di pagamento, potrà essere presentato soltanto mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, e quindi, ad esempio, non ricorrendo all’homebanking.
Lo stesso varrà evidentemente per l’importo corrispondente all’aumento del credito, se e quando Le verrà riconosciuto.
(valerio t. salimbeni)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!