La fattura che credo riceverò dal podologo tra qualche giorno potrò detrarla? E potrò pagarla in contanti?    

Come noto, l’art. 15 del Tuir (Dpr 917/86) prevede la detraibilità dall’Irpef per il contribuente delle spese sanitarie, tra le quali rientrano anche quelle relative alle prestazioni effettuate dai soggetti che esercitano “professioni sanitarie riabilitative”, specificatamente individuate dall’art. 3 del DM 29 marzo 2001, che a sua volta include: a) podologo; b) fisioterapista; c) logopedista; d) ortottista – assistente di oftalmologia; e) terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; f) tecnico della riabilitazione psichiatrica; g) terapista occupazionale; h) educatore professionale.

Vale la pena precisare che, per usufruire della detrazione della spesa, la ricevuta fiscale o fattura del professionista deve specificare la qualifica professionale e la descrizione della prestazione.

Bisogna però sempre tener presente che (v. Sediva news del 21.10.2020) dal 1° gennaio 2020 le spese sono detraibili solo se il relativo pagamento viene effettuato tramite bonifico o altri sistemi tracciabili [carta di credito, bancomat, assegno, ecc.] – come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 230 del 29 luglio 2020 – ovvero con altre modalità che garantiscono la tracciabilità delle spese, come le App associate a conti correnti bancari (Paypal, Satispay, ecc.).

Sono fatte tuttavia ancora salve le spese per l’acquisto di medicinali e/o dispositivi medici e quelle per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, che potranno infatti continuare a essere pagate anche per contanti.

Di conseguenza, la spesa che Lei si appresta a sostenere potrà essere portata in detrazione solo se il pagamento della fattura/ricevuta sarà operato con uno dei sistemi tracciabili appena ricordati.

(francesco raco)

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