È un tema che ci viene riproposto molto spesso e vale dunque la pena riassumerne ancora una volta i termini essenziali.

Dunque, ribadito che la vendita online – anche da parte delle farmacie/parafarmacie – è consentita soltanto con riguardo a SOP e OTC, è comunque necessaria una preventiva specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione o provincia autonoma [o dalle altre autorità competenti eventualmente individuate dalle normative regionali], ai cui fini l’impresa richiedente dovrà rendere noti, e se del caso aggiornare, almeno i seguenti dati:

  1. denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico;
  2. data d’inizio dell’attività di vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della società dell’informazione;
  3. indirizzo del sito web utilizzato a questo scopo e tutte le informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.

Ottenuta l’autorizzazione, il titolare della farmacia/parafarmacia che intende avviare l’attività on-line deve procedere alla registrazione del proprio esercizio nell’elenco dei soggetti autorizzati alla vendita a distanza al pubblico dei medicinali e ottenere così copia digitale, non trasferibile, del logo identificativo nazionale riportato di seguito [come da decreto del Direttore generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico 6 luglio 2015], da esporre in modo chiaramente visibile su ciascuna pagina dedicata alla vendita dei farmaci, che conterrà a sua volta il collegamento ipertestuale alla voce corrispondente alla farmacia/parafarmacia o esercizio commerciale presenti nell’elenco generato dal Ministero della Salute.

Il titolare della farmacia/parafarmacia deve compilare l’istanza online alla pagina: http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/ e inoltrarla a mezzo PEC all’indirizzo dgfdm@postacert.sanita.it allegando in formato elettronico la copia del documento di identità del legale rappresentante della farmacia/parafarmacia, nonché la copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente.

Il Ministero, effettuati i dovuti controlli, provvede a registrare la farmacia/parafarmacia nell’elenco e consegna tramite PEC un’unica copia digitale non trasferibile del logo e anche il collegamento ipertestuale che deve essere contenuto in quest’ultimo.

Infine, per non generare confusione nei clienti sul tipo di prodotto venduto on line, la farmacia/parafarmacia non può utilizzare il logo nelle pagine dedicate a prodotti diversi dagli OTC e SOP [dispositivi medici, integratori alimentari, cosmetici, ecc.].

(marco righini)

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