[…con l’eventuale modifica della p.o. che però il CdS ha ora ridenominato “programmazione territoriale”]

Il ns. comune, come tanti altri in Italia, ha subito un notevole calo demografico e la situazione dell’assistenza farmaceutica è ormai precaria.
Le farmacie sono infatti due ed entrambe sono nel capoluogo che è abbastanza esteso anche se gli abitanti tendono ad abbandonarlo.
Io e il titolare dell’altra farmacia siamo amici fraterni e lui mi ha dato già il consenso a che io possa trasferirmi in una frazione di più di 1500 abitanti che è sempre stata priva di farmacie e nella quale comunque io risiedo.
Si tratta di una frazione, distante pochissimi km dal capoluogo, che è anche di passaggio per molti abitanti della zona e quindi in realtà credo che il trasferimento possa andare bene sia a lui che resterebbe l’unica farmacia del capoluogo ma anche a me perché sono convinto che potrei disporre di un buon bacino d’utenza.
Inoltre, se le cose restassero così come sono oggi, non ci sarebbe il rischio di vedere istituire dalla Regione una farmacia in soprannumero nella frazione?

Ci pare che la vicenda sia piuttosto semplice e facile da risolvere, tanto più se i titolari delle due farmacie sono d’accordo nel consentire lo spostamento di una delle due nella frazione.
D’altra parte, il numero complessivo degli abitanti – di poco superiore a 5.000 – giustificherebbe ben poco il ricorso all’art. 104 TU. [comunque di competenza del Comune e non della Regione…] anche se non molto tempo fa abbiamo quasi inorridito nel constatare come il nostro Supremo consesso amministrativo abbia disinvoltamente ritenuto legittima l’istituzione di una sede in soprannumero collocata in una frazione lontana 2 o 3 km dal capoluogo percorribili per di più su una strada liscia e piana.
È chiaro però che un centro abitato di una tale consistenza demografica non può restare a lungo privo di assistenza farmaceutica e anzi sorprende che gli abitanti della frazione non abbiano da tempo invocato energicamente una misura di salvaguardia, che peraltro potrebbe essere soltanto l’apertura di una farmacia [numeraria o soprannumeraria…] non ricorrendo i presupposti per l’istituzione di un dispensario.
Dunque è opportuno che Lei si dia prontamente da fare nella direzione prescelta.
Per lo spostamento della Sua farmacia nella frazione, del resto, è sufficiente – ove la frazione rientri all’interno della Sua circoscrizione – che Lei produca al Comune l’istanza prevista nell’art. 1 della l. 475/68, che non vediamo come possa non trovare pieno accoglimento.
Se invece “appartenesse” all’altra sede, sarebbe necessario un previo intervento – sempre di competenza comunale – di modifica delle due sedi, in modo evidentemente da consentire lo spostamento cui Lei ambisce.
Un’istanza in tal senso, specie se prodotta congiuntamente dai titolari delle due farmacie, avrebbe anch’essa la ragionevole certezza di un riscontro positivo e anche in tempi brevissimi, immaginando che l’amministrazione comunale possa almeno in questo caso rivelarsi nei fatti agile e snella.
Occorrerebbe un provvedimento – di pertinenza della Giunta, come noto – di revisione della programmazione territoriale del servizio farmaceutico che, in particolare, modificasse la sede di pertinenza dell’altro esercizio “privandola” della frazione e “annettendo” quest’ultima a quella di riferimento della Sua farmacia.
Abbiamo scritto in corsivo, come forse avrete notato, “programmazione territoriale” perché così è stata ribattezzata la “ex pianta organica” da una decisione del Consiglio di Stato di qualche giorno fa [per la verità sorprendente anche per qualche altro aspetto].
Ora, fin dalla sentenza n. 1858 del 3.4.2013 – la prima ad aver affrontato criticamente la riforma del Crescitalia – il CdS aveva costantemente e senza alcuna eccezione ripetuto fino ad oggi che “…benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica” [N.B.: un assunto pienamente condivisibile], resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”.
Quindi il Collegio deve verosimilmente aver pensato che fosse giunto il momento, uscendo da questa sorta di “mantra”, di mandare una volta per tutte in soffitta – dopo la “sede”, rinominata ormai da due o tre anni ambito di pertinenza – anche la “ex pianta organica”, ridefinendola appunto programmazione territoriale, così però confondendo forse la funzione con il risultato del suo concreto esercizio che sta nella ripartizione [soggetta a “revisione” in dipendenza di fluttuazioni demografiche e/o di spostamenti della popolazione e/o di mutati stati dei luoghi] del territorio comunale in tante sedi/zone/circoscrizioni/ambiti di pertinenza per quante sono le farmacie “spettanti” a ogni comune
Ma naturalmente è una questione poco più o poco meno che semantica e che in ogni caso non può interessare più di tanto una volta che sia chiaro che stiamo parlando proprio della “ex pianta organica”.
Un cenno però, da ultimo, agli interessi che sono qui in ballo: è vero che lo spostamento della Sua farmacia nella frazione [preceduto o meno dalla modifica delle due sedi] risponde a un disegno di sicura matrice imprenditoriale, come è anche vero d’altronde che nessuno penserebbe mai di assumere iniziative contrarie o non conformi alle proprie esigenze.
Senonché, ed è il profilo in questo caso dirimente, tali Suoi interessi privati coincidono perfettamente, sembra perfino ovvio, con quelli di sicuro rilievo pubblicistico di garantire alla popolazione una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico [assicurata anche, come prescrive l’art. 11 del Crescitalia, da una sua più “equa distribuzione sul territorio”], quel che con assoluta evidenza deriverebbe da un assetto del servizio che vedesse le due farmacie ubicate nei due maggiori centri abitati del comune.
È bene tuttavia, come accennato, che Lei acceleri quanto più possibile la “pratica”…

(gustavo bacigalupo)

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