Un cliente, che ha acquistato da noi un prodotto danneggiato, vorrebbe naturalmente restituirlo alla farmacia e quindi vi chiedo se dovrò emettere un buono di pari valore da spendere subito o successivamente, e in ogni caso qual’è la procedura corretta da adottare in ipotesi come queste, tenendo presente che noi abbiamo emesso a suo tempo regolare scontrino commerciale.

Questa, secondo noi, la “procedura corretta” nei suoi vari passaggi.

  1. Al momento della riconsegna del bene da parte del cliente la farmacia dovrà emettere un documento commerciale per reso merce a rettifica del corrispettivo del bene stesso, riportando all’interno dello specifico documento commerciale riguardante il reso il necessario riferimento all’operazione originaria;
  2. Successivamente verrà consegnato al cliente il “buono” di quanto speso, senza necessità di emettere in questa fase il documento commerciale e però – qualora per esigenze gestionali la farmacia volesse memorizzare l’operazione di consegna del “buono” – il documento commerciale che si emetterà dovrà riportare il codice natura IVA “N2” [ovvero operazioni “non soggette”];

N.B.: Ricordiamo che però il codice N2 potrà essere utilizzato fino al 31/12/2020 dato che le nuove specifiche tecniche allegate al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2020 introducono nuovi codici – “TipoDocumento” e “NaturaOperazione” – utili per individuare alcune casistiche specifiche al fine di consentire all’Amministrazione finanziaria di predisporre la bozza di dichiarazione precompilata per le partite IVA.
Per la verità, il nuovo tracciato XML della fattura elettronica partirà dall’1/10/2020, ma fino al 31/12/2020 lo SdI accetterà anche fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche che state utilizzando/avete utilizzato fino ad ora.

Ma di questo ci occuperemo presto in una Sediva News ad hoc

  1. Tornando alla procedura, l’ultimo passaggio prevede che – all’atto del nuovo acquisto da parte del cliente utilizzando il “buono” – la farmacia dovrà naturalmente emettere un nuovo documento commerciale, con la descrizione del bene acquistato e la valorizzazione della relativa IVA e che reca evidentemente un “TOTALE COMPLESSIVO” pari al valore pieno della merce acquistata; diversamente, il “buono” deve essere utilizzato come un mezzo di pagamento riportando perciò il suo “numero identificativo” all’interno del documento commerciale ovvero, ove il registratore telematico in uso lo consenta, utilizzando la c.d. voce denominata “APPENDICE”.

Tutto sommato, forse è un po’ macchinosa, ma questa procedura consente certamente la tracciabilità di tutto quel che è accaduto.

(marco righini)

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