Con tutti questi rinvii previsti dai provvedimenti emergenziali del Governo, ho perso l’orientamento sulle scadenze relative all’imposta di bollo dovuta sulle FE, di cui anche voi avete parlato spesso.
Qual è la situazione odierna?

L’art. 143 del Decreto Rilancio prevede il differimento dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 dell’applicazione della procedura automatizzata di integrazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite SdI quando queste non rechino [ad es. per dimenticanza nella predisposizione della FE…] l’annotazione di assolvimento dell’imposta.
Secondo tale procedura, in questi casi l’Agenzia delle Entrate può infatti integrare le fatture con procedure automatizzate, in fase di ricezione da parte dello SdI.
Sarà poi la stessa Amministrazione finanziaria a comunicare al contribuente l’ammontare dell’imposta di bollo da versare, nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi; se poi il contribuente non provvede al pagamento delle somme dovute come ora detto entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti.
È utile in ogni caso rammentare che il versamento dell’imposta di bollo sulle FE relative al primo trimestre 2020 [di norma da effettuarsi entro il 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre e cioè al 20 aprile], laddove risulti essere di importo inferiore a 250 euro, dovrà essere versato entro il 20 luglio p.v. – cioè alla scadenza del secondo trimestre – quindi in realtà entro pochi giorni.
Inoltre, per chi alla data del 20 luglio risultasse debitore a questo titolo – sia per il primo che per il secondo trimestre – per un ammontare complessivamente inferiore a 250 euro, il pagamento è ulteriormente posticipato al 20 ottobre, perciò alla data di scadenza per il terzo trimestre.
Diversamente, per il terzo e quarto trimestre le scadenze restano fissate rispettivamente al 20 ottobre e al 20 gennaio 2021.
Ricordiamo anche che le fatture [siano esse elettroniche che cartacee] di importo superiore a 77,47 euro e senza applicazione dell’IVA – com’è ora il caso delle mascherine e degli altri prodotti esenti iva per espressa previsione dell’art. 124 del Decreto Rilancio – sono appunto assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo.
Laddove, infine, le fatture cartacee assolvano direttamente l’imposta di bollo, vi andrà apposto il relativo contrassegno, mentre per le FE occorre riportare nel tracciato XML – al momento della sua predisposizione – una specifica annotazione di assolvimento del tributo in base al dm 17 giugno 2014 [in questo caso saranno utili le procedure previste dai vostri gestionali apponendo il flag nel campo specifico, s’intende, dell’imposta di bollo…].

(marco righini)

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