[…e anche nelle altre misure anti Covid‑19]
Il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del c.d. “Decreto Rilancio” nasconde un’insidia che non bisogna affatto sottovalutare anche se parrebbe non essere stata granché presa in considerazione, e cioè che le “imprese in difficoltà” alla data del 31.12.2019 – e ricorderemo subito quali sono – non possono accedere al bonus anche se rispondono a tutti gli altri requisiti previsti dalla norma appena richiamata, con la conseguenza che se (indebitamente) lo percepiscono incorrono in tutte le sanzioni [ivi comprese quelle penali] previste in tal caso.
È una “clausola” che non si evince da nessuno dei provvedimenti dell’emergenza – anche se sarebbe stato possibile, e naturalmente preferibile, precisarlo a chiare lettere già in quel contesto [quantomeno nel primo dei decreti legge che è stato il Cura Italia] – ma viene espressamente richiamata sia dal Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 10 giugno che dalla successiva circolare esplicativa 15/E/2020 del successivo 13 giugno, e quindi non è proprio possibile ignorarla.
- Ma di che si tratta esattamente?
Rammentiamo dapprima in estrema sintesi (v. Sediva News del 27/05/2020) che con il citato art. 25 il Governo ha previsto la possibilità – sia per le imprese [e quindi anche per tutte le farmacie] che professionisti che versano in situazione di disagio economico a causa dell’emergenza Covid‑19 – di poter usufruire di un contributo a fondo perduto, qualora però:
- nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto [generalmente il 2019 per i soggetti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare] l’ammontare dei ricavi [per le imprese] o dei compensi [per i professionisti] non sia superiore a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Ma queste condizioni in realtà non sono sufficienti.
Infatti, tutte [ribadiamo, tutte] le misure anti Covid-19 emanate nei vari provvedimenti che si sono susseguiti in questo periodo devono fare i conti con un “convitato di pietra” che è immancabilmente l’Unione europea.
La UE, in particolare, ha emanato lo scorso 19 marzo [quindi non 20 anni fa…] il “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”, aggiornato con successive comunicazioni, con il quale – dichiarando compatibili con il mercato interno queste misure [che sono a tutti gli effetti “aiuti di stato” ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. b) del TFUE, erogati nel limite generale di 800mila euro per impresa, sotto forma di sovvenzione diretta] – ha stabilito che l’aiuto può essere concesso a imprese che al 31 dicembre 2019 non erano in difficoltà e che si sono trovate in tale condizione successivamente a tale data a seguito dell’epidemia di Covid-19.
La nozione di “impresa in difficoltà” si rintraccia nell’art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che definisce tale un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata [ma per l’Italia anche le Società per azioni e quelle in accomandita per azioni – n.d.r.], qualora abbiano perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitataper i debiti della società [e sempre per l’Italia tali sono le snc e sas – n.d.r.], qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenzao soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedurasu richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI [cioè imprese che occupano meno di 250 persone il cui fatturato annuo non supera 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro – d.r] qualora negli ultimi due anni il rapporto debito/patrimonio nettocontabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5, e il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1.
È ragionevole credere, si badi bene, che le condizioni sopra descritte, che fanno riferimento alla perdita del capitale sociale o dei fondi propri, non riguardino soltanto l’ipotesi in cui tale perdita sia imputabile a eventi gestionali negativi (quale, ad esempio, una forte riduzione delle vendite) ma anche i casi di crisi patrimoniale indotta da prelievi dei soci [o anche dei titolari di impresa in forma individuale?] eccedenti gli utili maturati e disponibili.
Comunque, il provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate (Par. 8) e la circolare che segue (Par. 7) richiamano espressamente proprio tutto questo, che tuttavia – visto il tenore letterale delle norme regolamentari UE – potrebbe anche non valere [perlomeno per quel che riguarda le circostanze descritte sub a) e b)] per le imprese individuali: è soltanto un dubbio, ma valeva la pena farne cenno in attesa di saperne ufficialmente di più, mentre è ovviamente certa l’estraneità di questo problema ai professionisti.
La ratio in ogni caso è abbastanza chiara: trattandosi di un aiuto di stato dichiarato bensì compatibile con il mercato interno, ma finalizzato al ristoro delle imprese per la perdita di liquidità avvenuta per effetto del “lockdown”, non può essere concesso a soggetti che erano “in difficoltà già al 31.12.2019”, quindi non certamente per colpa del Covid-19…
Alla luce di tutte tali considerazioni, in definitiva, bisogna valutare con estrema cura il sussistere anche di dette condizioni in capo alla nostra farmacia prima di “avventurarsi” nella domanda del c.d. contributo a fondo perduto, o anche [attenzione!] prima di tentare di accedere ad altre misure stabilite dai decreti legge dell’emergenza dato che, come si è accennato, il Regolamento UE – quando in pratica definisce l’“impresa in difficoltà” – vale anche per esse esattamente allo stesso modo ponendo quindi le stesse condizioni.
Da ultimo, ricordiamo che i regolamenti europei, quando immediatamente efficaci come quello in argomento, prevalgono – nella gerarchia delle fonti normative italiane – anche sulla Costituzione, fatte salve le disposizioni di quest’ultima contenenti princìpi e/o diritti fondamentali [e quello alla “tutela della salute” è proprio uno di questi…].
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!