I quesiti che intendo porre alla sua cortese attenzione riguardano il riposo compensativo di cui all’art. 24 del CCNL per farmacie private, e sono i seguenti:
- il collaboratore può rinunciare, in accordo con il datore di lavoro, al riposo compensativo?
- è retribuito?
- come va inserito in busta paga?
- influisce sul TFR, tredicesima e quant’altro?
Intanto, questo il testo dell’art. 24 del CCN applicabile:
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Al lavoratore spetta un riposo settimanale di 24 ore consecutive da fruire, normalmente, in coincidenza con la domenica.
Quando nella giornata della domenica o nella giornata stabilita per il riposo settimanale la farmacia deve rimanere aperta al pubblico per turno stabilito dalle Autorità, il lavoratore è tenuto, se richiesto, a prestare normale servizio e ha diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive ed inoltre a percepire un compenso pari:
— al 13% di un 173° della normale retribuzione mensile per ogni ora di lavoro prestata, entro il limite di otto.
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Dunque, il riposo settimanale c.d. compensativo trova il suo fondamento innanzitutto nell’art. 36 Cost. che prevede all’ultimo comma che “Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”.
L’art. 9 del D.lgs. 66/2003 dispone poi che al lavoratore spetta un riposo settimanale “di almeno ventiquattro ore consecutive”, principio ribadito anche dall’art. 24 del CCNL Farmacie private che aggiunge anche che, nel caso in cui il datore di lavoro richieda al lavoratore di prestare la sua attività lavorativa nel giorno di riposo compensativo, questo sarà tenuto a farlo ma avrà “diritto di godere del riposo compensativo in altra giornata della settimana per 24 ore consecutive”.
Quindi, neppure un accordo tra il datore di lavoro e il lavoratore può privare quest’ultimo del diritto al riposo settimanale che, come detto, è irrinunciabile.
Quanto alla retribuibilità del riposo settimanale, l’art. 59 del CCNL prevede che la retribuzione mensile “è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge…”: pertanto, in busta paga dovrà essere inserita esclusivamente l’eventuale presenza nel giorno di riposo compensativo – con il riconoscimento inoltre della maggiorazione del 13% di 1/173 della normale retribuzione mensile per ogni ora prestata – fermo il riconoscimento del riposo compensativo.
In conclusione, il riposo settimanale – ripetiamo, irrinunciabile – non altera i costi aziendali perché è già parte della retribuzione mensile.
(Studio Porry)
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