In  farmacia ho erroneamente riportato nello scontrino elettronico rilasciato al cliente la modalità di pagamento (ho cioè indicato “pagamento in contanti” in luogo del corretto pagamento effettuato dal cliente tramite “Pos”): sono sanzionabile? Devo annullare e/o ripetere l’operazione?

 

Intanto, almeno al momento, l’errata indicazione della modalità di pagamento da parte del cliente non è sanzionabile per l’esercente.

Questo “campo”, benché utile per una ordinata gestione della farmacia, non incide del resto sulla corretta liquidazione delle imposte dovute e non reca neppure pregiudizi alle azioni di controllo dell’Agenzia delle Entrate [a meno che, s’intende, in sede di ispezione risulti un pagamento tracciato sull’e/c bancario a fronte di quello erroneamente indicato “in contanti”].

Si legge infatti sul sito della Guardia di Finanza che “in calce al documento commerciale, può essere inserita una “appendice”, eventualmente distaccabile, nella quale l’esercente può riportare dati o immagini ritenuti utili per la propria attività (ad esempio, pubblicità, immagini grafiche, messaggi augurali e di cortesia, messaggi informativi e promozionali per il cliente, estremi del pagamento tramite POS, specificazione delle tipologie di pagamento, ecc.)”. [sottolineature nostre].

Pertanto, a oggi, l’indicazione delle modalità di pagamento – lo ripetiamo – è bensì prevista nel formato del documento commerciale ma non rientra nel suo contenuto obbligatorio, secondo quanto prescritto dall’art. 2 del dm 7 dicembre 2016.

È bene tuttavia prestare attenzione, anche perché con la “lotteria degli scontrini” [che peraltro il Rilancio dovrebbe rinviare a gennaio 2021…] potrebbe cambiare qualcosa anche sotto questo aspetto.

(valerio salimbeni)

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