Mio figlio, nato nel 1997, frequenta il quarto anno di farmacia. Ha mantenuto la residenza da noi mentre ha il domicilio presso un’abitazione presa in locazione nelle vicinanze dell’università. La distanza tra i due centri urbani è superiore ai 100 km. Le rette universitarie come i canoni di locazione vengono pagati direttamente da noi genitori. Il problema però è che mio figlio nel 2019 ha percepito un reddito pari a 3.500 euro. Se non erro chi percepisce un reddito superiore a 2.840,51 non può essere più considerato fiscalmente a carico, e quindi come dobbiamo comportarci in questo caso?
Non dovrebbero sorgere problemi, perché Lei potrà continuare a portare in detrazione sia i canoni di locazione che le rette pagate per Suo figlio.
Infatti, secondo quanto stabilito dalla l. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) all’art. 1, commi 252 e 253, per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro dal 2019.
Il limite ordinario, che Lei ha richiamato nel quesito, di 2.840,51 euro tornerà ad essere rilevante nell’anno in cui egli compirà 25 anni.
Per completezza ricordiamo che – qualora venissero superati i limiti di reddito sopra indicati – per non perdere i benefici fiscali i pagamenti dovranno essere effettuati in modalità tracciabile direttamente da Suo figlio, che infatti risulterà a quel punto essere il solo beneficiario delle agevolazioni.
(andrea raimondo)
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