Alla luce dell’ultimo decreto legge quali sono le imposte che sono state posticipate?

Domanda naturalmente più che legittima.

Gli artt. 126 e 127 del Decreto Rilancio hanno prorogato al 16 settembre 2020 i versamenti in scadenza a marzo, aprile e maggio 2020 ma non effettuati in virtù di quanto disposto dall’art. 18 del Decreto Liquidità e dagli artt. 61 e 62 del Decreto Cura Italia.

In particolare, l’art. 126 del Rilancio fa riferimento ai versamenti sospesi dall’art. 18 del Liquidità, che infatti prevede a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa [quindi le farmacie], arte o professione la sospensione – nel periodo di aprile e/o maggio 2020 – dei termini dei versamenti in autoliquidazione relativi a:

  • Iva;
  • ritenute alla fonte e trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria;

qualora però, come si ricorderà, nei mesi di marzo e/o aprile 2020 – rispetto agli stessi mesi del 2019 – abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi:

  • per almeno il 33%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi non” superiori a 50 milioni di euro;
  • per almeno il 50%, se nell’anno precedente hanno prodotto ricavi superiori a 50 milioni di euro.

Tale sospensione viene però concessa in ogni caso – senza alcuna necessità di valutazioni/calcoli circa l’ammontare dei ricavi e compensi – per le farmacie che hanno iniziato l’attività dopo il 31/03/2019.

Inoltre, per le farmacie ubicate nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione spetta a fronte di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nell’esercizio precedente [e anche in questo caso la verifica va fatta “mese su mese”].

L’art. 127 del Rilancio, invece, richiama quanto previsto sulla sospensione dagli artt. 61 e 62 del Cura Italia: in particolare, per le farmacie con ricavi o compensi nel 2019non” superiori a 2 milioni di euro, è prevista la sospensione del versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali/assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dell’Iva, scadenti tra l’8 e il 31 marzo.

Più precisamente è stato stabilito con il Rilancio che i versamenti sospesi, anziché a fine maggio o giugno [v. Sediva News del 23/04/2020], potranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e/o interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020;
  • ovvero mediante rateizzazione – fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo – con il versamento della prima rata sempre entro il detto termine del 16 settembre (con scadenza quindi dell’ultima rata al 16 dicembre).

Detto questo, è fin troppo evidente che chi abbia provveduto al pagamento di importi alle scadenze originarie, o successivamente ma comunque prima delle nuove date, non potrà in alcun modo invocarne il rimborso.

Infine, per quanto riguarda il pagamento delle imposte dirette, il Rilancio [come già rilevato nella Sediva News del 21/05/2020] ha abolito integralmente e definitivamente sia il saldo 2019 che il primo acconto 2020 dell’Irap, mentre – circa i pagamenti di Irpef e Ires – almeno finora non è stata disposta nessuna proroga e dunque al momento attuale bisogna tener conto della loro “naturale” scadenza di pagamento che è quella del 30 giugno, o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%, ferma la possibilità per l’una e l’altra scadenza di rateizzare gli importi dovuti.

E però, come abbiamo letto anche sulla stampa quotidiana, sono “sul tavolo” alcuni emendamenti – presentati proprio della maggioranza [quel che evidentemente lascia sperare in una loro approvazione in sede parlamentare] – da innestare nella legge di conversione del Rilancio: si parla in particolare di una “eventuale” proroga delle citate scadenze del 30 giugno o del 30 luglio anche se per l’ufficialità è necessario comunque attendere ancora.

 (andrea raimondo)

 

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