Vista l’emergenza sanitaria di questo periodo, tutte le farmacie stanno affrontando numerosi interventi volti alla sanificazione dei locali; oltre al credito d’imposta del 50% spettante per tali interventi potete però illustrarmi il trattamento dell’Iva in fattura delle stesse prestazioni? Voi avete già trattato l’argomento ma questo particolare aspetto continua a non essere chiaro.
Per la verità, il tema non è semplicissimo, ma proveremo a parlarne nei termini più pratici possibili.
La fatturazione delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in questo periodo viene resa il più delle volte alla farmacia dagli stessi soggetti che erogano servizi di pulizie con la conseguente commistione nell’addebito – almeno potenzialmente – tra il mero “servizio di pulizia” e quello specifico di “sanificazione”.
Ma, e il punto è proprio questo, ci pare che una tale commistione andrebbe evitata prevedendo quindi fatture distinte, e vedremo subito il perché.
Fatta questa premessa la domanda è: la prestazione di sanificazione rientra nell’ambito del servizio di pulizia o va inequivocabilmente distinta?
Ora, senza entrare troppo nel dettaglio, la sanificazione è bensì un intervento certamente collegato all’attività di pulizia, ma non può considerarsi ad esso equivalente anche e soprattutto dal punto di vista fiscale, comportandosi sotto quest’ultimo aspetto diversamente.
In particolare, per quanto riguarda l’Iva, per le prestazioni di servizi di pulizia si applica il regime dell’inversione contabile [c.d. reverse charge] in base all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del dpr n. 633/72.
In tal caso la ditta di pulizie emette nei confronti della farmacia una fattura senza addebitare l’Iva e riportandovi la dicitura del tipo “operazione ex art. 17, co. 6, lett. a), dpr n. 633/1972”.
A questo punto [anche se da qui in avanti per le farmacie assistite sarà il nostro Studio a doversene occupare] la farmacia integra la fattura ricevuta con l’aliquota di riferimento per il tipo di operazione fatturata e, allo stesso tempo, procede con la duplice annotazione nel registro acquisti [fatture di acquisto] e nel registro vendite [fatture emesse].
Diverso invece è il trattamento delle prestazioni di sanificazioni degli ambienti [della farmacia] dovendo infatti la fattura – in tale evenienza e per tale specifica voce – riportare l’Iva al 22%, comportandosi cioè come una normale fattura d’acquisto.
Proprio per questo motivo, dal momento che le due fattispecie hanno regole fiscali differenti, sarebbe opportuno come detto sopra chiedere alla ditta che effettua l’intervento l’emissione di due diverse fatture, anche e soprattutto – come forse è agevole comprendere – per il calcolo corretto del credito d’imposta introdotto dal dl n.18/2020 [di cui ci siamo già occupati in alcune recenti Sediva News di approfondimento, che peraltro riassumeremo tra un momento].
Se invece la fattura dovesse risultare unitaria, e quindi ricomprendere indistintamente il servizio di pulizia e quello di sanificazione, dovrà riportare l’Iva riguardante entrambi i servizi senza perciò il meccanismo del c.d. reverse charge.
E tutto questo, s’intende, perché l’errata fatturazione provoca dal punto di vista Iva effetti sanzionatori solidalmente a carico delle parti, in base all’art. 6, comma 9-bis del d.lgs n. 471/97 [ovvero sanzione da un minimo di 250 euro fino a un massimo di 10.000 euro, pur se sanabile mediante il ravvedimento operoso pagando la sanzione ridotta da 1/9 a 1/5 di 250 euro, cioè la sanzione minima, secondo il momento in cui ci si ravvede].
Da ultimo, circa il già ricordato credito d’imposta, ribadiamo che il “Cura Italia” – allo scopo evidentemente di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro – prevede un bonus [sotto forma come al solito di credito d’imposta] a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione [dunque anche per le farmacie] per tutto il periodo d’imposta 2020 in misura pari al 50% delle spese sostenute a titolo per l’appunto di sanificazione [dei locali ma anche di arredi, dotazioni, attrezzature, ecc.], ma con un tetto di euro 20.000, e pertanto con un limite di bonus di 10.000 euro.
Infine, il bonus è stato successivamente esteso – sempre per tutto il periodo d’imposta 2020 e alle stesse dette condizioni – anche all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza per la protezione dei lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici e anche per garantire la distanza di sicurezza interpersonale.
Riassumendo, le tipologie di spese ammissibili sono in conclusione le seguenti:
- sanificazione degli ambienti di lavoro;
- sanificazione degli “strumenti” di lavoro;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale dei lavoratori [rientrandovi naturalmente le chiacchieratissime mascherine chirurgiche, quelle Ffp2 e Ffp3, i guanti, le visiere di protezione, gli occhiali protettivi, le tute di protezione e i calzari];
- acquisto di altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori quali, a titolo esemplificativo, le barriere protettive, i pannelli protettivi, i detergenti per mani.
Per ora, è questo il quadro riassuntivo completo della vicenda, che potrebbe tuttavia essere ulteriormente ampliato sia quanto al periodo di efficacia che all’area di applicazione.
(marco righini)
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