Il D.L. 18/2020 prevede l’aumento – per i soli mesi di marzo e aprile 2020 – dei giorni di permesso per i lavoratori disabili e/o loro familiari, che attualmente la famosa l. 104/92 prevede in numero di 3 mensili, fruibili anche a ore [per il full time, pertanto, le ore mensili ammontano in totale, a regime, a 3×8=24, per il part time a 3×4=12, e così via].

Infatti, le giornate complessivamente spettanti salgono – sia per marzo che per aprile 2020 – da 3 a 9, per un totale tra marzo e aprile di 18 giorni [9 giorni x 2 mesi], anch’essi fruibili se del caso a ore.

I permessi sono come sempre retribuiti interamente a carico dell’Inps, e l’indennità viene anticipata dal datore di lavoro che conguaglierà con gli importi contributivi dovuti all’ente previdenziale.

Come detto, i permessi possono essere richiesti sia per giornate lavorative intere [anche continuative], o frazionandoli in ore, ma il frazionamento non può superare il numero complessivo di 18 ore nel mese.

Ad es. nel caso in cui un lavoratore a tempo pieno residui ad aprile ancora di 8 giorni di permesso ex l. 104 [per aver a marzo utilizzato 4 dei 6 giorni “supplementari” riferibili a tale mese], e abbia quindi ancora diritto a 64 ore [8 ore x 8 gg] di permesso, il frazionamento è per lui attuabile solo per non più di 18 ore, e dunque, le rimanenti 46 avrebbero dovuto/dovrebbero/dovranno essere godute in giornate intere.

Il D.L. 18/2020 ha anche specificato che possono fruire di queste ore di permesso aggiuntive:

  • coloro che hanno figli disabili gravi non ricoverati in istituti specializzati;
  • il coniuge, i parenti e gli affini di secondo grado di persone con grave disabilità;
  • i lavoratori disabili gravi.

Il lavoratore dipendente che sia già in possesso dell’autorizzazione dell’Inps circa i permessi ex l. 104 deve solo aver comunicato/comunicare al datore di lavoro la volontà/necessità di usufruire anche degli ulteriori 12 giorni complessivi per i due mesi, che peraltro potrebbero anch’essi essere stati già goduti in giornate consecutive sia in marzo che in aprile, come anche interamente nel corrente mese di aprile.

Inoltre, resta fermo che – nel caso in cui un lavoratore debba assistere più familiari disabili – potrà cumulare gli ulteriori giorni di permesso a lui spettanti per ogni familiare assistito.

Come vedete, in conclusione, nel caso in cui un lavoratore che ne abbia diritto non sia riuscito o non abbia voluto usufruire in marzo e/o in aprile di tutte le giornate suppletive di permesso, a lui restano ormai soltanto due o tre giorni per… colmare la lacuna, ricordando tuttavia che le giornate/ore di permesso ex l. 104, ove non godute entro l’ultimo giorno del mese di riferimento, e nel caso specifico entro l’ultimo giorno di aprile [perché, sia pure solo in questa circostanza, i mesi di marzo e aprile vanno considerati insieme e cumulativamente anche ai fini dei 12 gg. aggiuntivi], vanno perdute e perciò qui, se non godute entro il 30 aprile, non potrebbero essere usufruite nel mese di maggio.

                                                                 (giorgio bacigalupo)

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