Vi scrivo perché ho un dubbio sull’applicazione dell’Iva, al 10% o al 22%, per un prodotto alimentare per animali (cani), ed esattamente di integratori.

Alle cessioni di alimenti per cani e gatti si applica l’aliquota Iva del 22%, come chiarito dalla rm n. 60/E/2018 dall’Agenzia delle Entrate.
L’aliquota Iva al 22% va applicata anche nell’ipotesi in cui la cessione abbia per oggetto prodotti che integrano l’alimentazione al fine di garantire una dieta completa all’animale.
Si tratta di prodotti classificati dalla normativa europea come “mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti”, nell’ambito del capitolo 23 della Tariffa doganale “Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali”, esattamente alla voce 2309 [“Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali”] e in particolare alla sottovoce 230910 [“Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto”].
Proprio per tale classificazione non è quindi consentita, per i prodotti indicati nel quesito, l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata al 10%.

(marco righini)

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