Un farmacista dipendente della mia farmacia può diventare socio accomandante di una sas o socio di srl titolare di un’altra farmacia e mantenere l’attuale rapporto con me?
In caso affermativo, risultando sia collaboratore che accomandante o socio in un’altra farmacia è obbligato al pagamento del contributo Enpaf come titolare?
Come potrà rilevare anche dalla Sediva News del 09.04.2020 [“L’incompatibilità con la “posizione di titolare, gestore provvisorio ecc…”: una questione ancora in alto mare…”], il ruolo di direttore responsabile o di collaboratore – ove esercitato, nel quadro indifferentemente di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in una farmacia a titolarità individuale [come nella fattispecie descritta nel quesito], oppure in una farmacia di cui è titolare una società di persone o di capitali da lui non partecipata – rende di per sé incompatibile la sua partecipazione a una qualsiasi società titolare di farmacia.
L’incompatibilità, che è naturalmente quella “con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia” prevista sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91, opera infatti anche nel caso di partecipazione di mero capitale in una srl o di assunzione della veste di accomandante in una sas.
Come abbiamo però osservato di recente, può anche darsi che – sulla scia interpretativa della sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 5 febbraio 2020 – anche le condizioni di incompatibilità sub b) siano ritenute dal giudice amministrativo inapplicabili, al pari di quella sub c) “con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato”, al socio appunto di mero capitale e/o al socio accomandante.
Il che tuttavia sembra ancora di là da venire.
Quindi, se il Suo collaboratore intende partecipare a una sas o a una srl – anche senza essere coinvolto nella gestione/direzione della società o della farmacia sociale – dovrà interrompere il rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo con Lei.
Quanto all’Enpaf, mentre in questo momento egli è legittimato/facoltizzato a corrispondere un contributo pari al 15% di quello ordinario, partecipando invece a una società titolare di farmacia [con la previa cessazione, come detto, del suo attuale rapporto di lavoro con “altra farmacia”] sarà tenuto al versamento del contributo annuo in misura piena – esattamente come se fosse un titolare individuale di farmacia – qualunque sia la forma della società e/o la misura della sua partecipazione.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!