È stato finalmente reso noto, con la sua pubblicazione nella GU. del giorno 8 u.s., il Decreto “Liquidità” [così definito per l’iniezione di liquidità alle imprese che, unitamente a tanto altro, viene ivi prevista] che reca la data stessa dell’8 aprile ed è entrato in vigore il giorno successivo.
Il provvedimento, per quel che più interessa in questo momento [ma i temi affrontati sono numerosi e ne parleremo via via in prosieguo di tempo], stabilisce che le imprese [e i lavoratori autonomi] con ricavi o compensi fino a Euro 50 milioni relativi all’anno 2019, e perciò in pratica tutte le farmacie, possono* rinviare al 30 giugno 2020 – in un’unica soluzione o in cinque rate a partire sempre da giugno – il pagamento dei tributi in scadenza il 16 aprile 2020 e il 18 (perché il 16 cade di sabato) maggio 2020.
Ma lo slittamento di tali due termini non è più collegato – come quello al 16 marzo scorso – al “sopra o sotto” i due milioni di euro di fatturato 2019, perché viene ora condizionato, attenzione, al presupposto che il fatturato di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 [per i versamenti scadenti al 16 aprile] e/o il fatturato di aprile 2020 rispetto a quello di aprile 2019 [per i versamenti scadenti al 18 maggio] registrino una riduzione non inferiore al 33%, naturalmente considerando ciascuno dei due mesi a sé e quindi non cumulativamente.
Ricordiamo che il 16 aprile scade – sia per i “mensili” che per i “trimestrali” – oltre a) al pagamento dell’IVA, se dovuta, b) anche quello delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimilato [ad es. co.co.co.] e c) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail; e invece il 18 maggio scade solo per i “mensili” il pagamento dell’IVA e – sia per i “mensili” che per i “trimestrali” – i pagamenti ora detti sub b) e c).
Al ricorso di tali presupposti, pertanto, sono solo quelli ora indicati i pagamenti rinviati al 30 giugno, mentre restano dovuti al 16 aprile [e al 18 maggio] gli altri versamenti e in particolare, si ricordi, quello delle ritenute relative ai compensi di lavoro autonomo corrisposti a marzo 2020 [e poi ad aprile 2020].
È chiaro perciò che ai fini del calcolo del fatturato di marzo 2020 [e poi ovviamente del fatturato di aprile 2020], da porre a confronto con le stesse mensilità del 2019, dovrete mettere il vostro centro di contabilità – trasmettendo tutta la documentazione necessaria – nelle condizioni di procedere subito al confronto e permettervi così, nel caso in cui non risulti un decremento di fatturato superiore al 33%, di versare l’IVA, se dovuta [e gli altri tributi] entro il 16 aprile, e poi entro il 18 maggio.
Certo, se teniamo conto del maggior “lavoro” – parliamo evidentemente in linea generale perché per qualcuno probabilmente non è così – delle farmacie in questo periodo [come d’altronde stiamo constatando de visu praticamente per l’intero mese di marzo], è verosimile che la condizione posta dal provvedimento governativo verrà in sostanza soddisfatta solo da pochissime farmacie e quindi in realtà dovrete [più o meno] TUTTI rispettare la scadenza del 16 aprile p.v.
(Studio Bacigalupo-Lucidi)
* “possono”: infatti è una facoltà, e dunque – pur quando ne ricorrano i presupposti – le imprese possono egualmente effettuare i versamenti alle scadenze ordinarie del 16 aprile e/o del 18 maggio, o comunque in un qualsiasi giorno precedente il 30 giugno 2020.
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!