La moratoria degli adempimenti fiscali disposta dal “Cura Italia” riguarda anche l’obbligo di emissione della fattura elettronica?

Ci si riferisce naturalmente  a quanto disposto dall’art. 62, comma 1, del D.L. 18/2020 che prevede per l’appunto – come peraltro vi abbiamo già anticipato – “la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
In effetti si discute in questi giorni sulla stampa specializzata se tra “gli adempimenti tributari diversi dai versamenti” possa rientrare anche la fatturazione elettronica (FE), intendendo in particolare riferirci all’obbligo – che ben conoscete – di trasmissione allo SDI delle fatture entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
C’è chi giudica possibile estendere la moratoria anche alla FE, facendo leva proprio sulla considerazione che l’obbligo in questione appartiene indubbiamente all’ampio genus degli “adempimenti di natura tributaria” e ritenendo che la “formalizzazione” informatica della fattura non incida sugli altri momenti rilevanti ai fini della liquidazione/versamento del tributo.
C’è chi, invece, sostiene – e questa al momento, in assenza per lo meno di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, ci pare sia la prospettiva più corretta – che questo adempimento non abbia soltanto valenza fiscale, assolvendo esso a ben guardare anche a un obbligo imposto dalla pratica commerciale.
Il punto dirimente, sempre a nostro avviso, è che la FE si considera emessa alla data della notifica di ricezione dello SDI e che pertanto, in difetto di tale trasmissione, non viene ad esistenza come documento.
Se allora per l’emittente/cedente/committente l’imposta si ritiene esigibile nel momento in cui l’operazione è effettuata indipendentemente dalla fatturazione [v. per l’appunto l’art. 6 D.P.R. 633/72 e l’art. 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998], per il ricevente/cessionario/committente il diritto alla sua detrazione è condizionato alla ricezione e alla registrazione del documento [v. ancora l’art. 1, comma 1, D.P.R. 100/1998], “passaggi” questi  che inevitabilmente presuppongono l’esistenza del documento stesso.
Dando quindi facoltà all’emittente [indubbiamente al fine di agevolarlo in un periodo di emergenza come quello che stiamo vivendo] di rinviare al 30/6/2020 l’emissione di tutte quelle fatture che ordinariamente dovrebbero essere emesse – all’interno del periodo compreso dall’8/3/2020 al 31/5/2020 – nel rispetto del termine ordinario dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, si danneggerebbe in egual misura il ricevente, che pure avrebbe diritto alla stessa tutela e che invece per quelle stesse fatture vedrebbe irrimediabilmente procrastinato il proprio diritto alla detrazione dell’imposta.
E tutto questo, unitamente alle considerazioni:

a) che il termine dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione pare sufficientemente ampio per fronteggiare le inevitabili carenze di funzionamento del web che stiamo registrando nel periodo attuale;
b) che in ogni caso l’emittente potrebbe in ipotesi eccezionali sempre invocare l’esimente della forza maggiore di cui all’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 472/1997 per evitare le sanzioni;

ci rende se non altro un po’ scettici sulla possibilità di estendere la moratoria anche alla FE, anche se per la verità l’Agenzia delle Entrate finirà probabilmente per guardare – anche retrospettivamente – con comprensione e indulgenza alle violazioni eventualmente commesse in questo tremendo stato di emergenza.

 (stefano civitareale)

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