[… e anche altri termini, ma non tutti]

L’art. 68 del “Cura Italia”, infatti, prevede anche la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non tributari, scadenti sempre nell’ormai ben noto periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, derivanti:

  1. dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della Riscossione [per intenderci Equitalia SpA];
  2. dagli avvisi di accertamento esecutivi [art. 29 del dl n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP];
  3. dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali [art. 30 del dl n. 78/2010];
  4. dagli atti di accertamento previsti dall’Agenzia delle Dogane;
  5. dalle ingiunzioni di pagamento emesse dagli Enti territoriali;
  6. e dagli atti esecutivi emessi dai Comuni.

La sospensione riguarda altresì:

  1. gli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei monopoli ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e della connessa IVA all’importazione [ai sensi dell’art. 9, commi da 3-bis a 3sexies del dl n. 16/2012];
  2. le ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali;
  3. i nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali [trattasi cioè di atti esecutivi dovuti su tributi degli enti locali e di atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali emessi dagli enti stessi e/o dai soggetti affidatari dei servizi di riscossione, come Equitalia SpA].

E’ infine prevista la sospensione – fino alla detta data del 31/05/2020 – la notifica da parte dell’Agente della Riscossione degli atti di riscossione.
Attenzione: tutti i versamenti oggetto di sospensione come sopra detto dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 30/06/2020.
Va da sé, tuttavia, che la sospensione non riguarda i pagamenti derivanti da atti diversi da quelli sopra elencati, e in particolare quelli derivanti da:
comunicazioni di irregolarità [i famosi avvisi bonari] inviate dall’Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis del dpr n. 600/1973 e 54-bis del dpr n. 633/1972;
atti conseguenti al controllo formale ex art. 36-ter dello stesso dpr n. 600/1973.
N.B. Il “Cura Italia” a oggi [salve quindi modifiche in itinere] non sembrerebbe prevedere, come appena visto, la sospensione delle rate scadenti nel periodo tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 derivanti dagli avvisi bonari [ex artt. 36-bis e 36-ter] che pertanto vanno pagate alla loro naturale scadenza, mentre con una FAQ pubblicata sul sito dell’Agente della Riscossione il 20/03/2020 è stato precisato che nella sospensione rientrano anche i piani di rateizzazione in corso di precedenti cartelle di pagamento con rate in scadenza all’interno del solito periodo – 8 marzo/31 maggio 2020 – [che andranno quindi pagate anch’esse entro il 30 giugno 2020].
Viene anche disposto il differimento al 31 maggio 2020 sia del termine di versamento precedentemente scadente al 28 febbraio 2020 in ordine alla c.d. “rottamazione-ter”, e sia di quello precedentemente scadente al 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica [c.d. “saldo e stralcio”].
Diversamente, il decreto in questione non ha modificato il termine di pagamento della rata del 31 maggio p.v. per la rottamazione ter: pertanto, per non decadere dal beneficio, tale scadenza andrà ottemperata.
Allo stesso modo, non parrebbero essere state sospese le entrate tributarie e non tributarie riscosse dalle società iscritte nell’albo dei gestori dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali.
Per ricapitolare questo ginepraio di sospensioni e non sospensioni, sintetizziamo il tutto nella tabella che segue.

SOGGETTI ATTIVITA’ PROVVEDIMENTI
Per tutti i contribuenti Termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (anche per precedenti rateazioni), dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate (art. 29 D.L. n. 78/2010 ai fini delle imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (art. 30 D.L. n. 78/2010)

Termini dei versamenti derivanti da atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies D.L. n. 16/2012), dalle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e dai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere per le entrate tributarie e patrimoniali (art. 1, comma 792, L. n. 160/2019)

Sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Versamento da effettuare in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020

 

 

Termine di versamento previsto per la c.d. rottamazione-ter (art. 3, commi 2, lettera b), e 23, e art. 5, comma 1, lettera d), del DL n. 119 del 2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), numero 2), del DL n. 34 del 2019) Differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento previsto per il 28 febbraio 2020
Termine di versamento previsto per il c.d. “saldo e stralcio” (art. 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018) Differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento previsto per il 31 marzo 2020

Anche per questo complesso di disposizioni è possibile che intervengano sia modifiche che ulteriori proroghe/slittamenti/sospensioni in dipendenza del protrarsi della situazione emergenziale.
Vi terremo naturalmente informati.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

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