Ricollegandomi alla Sediva News dell’11/03/2020, mi sono venute in mente alcune domande.
Poichè la F.U. (come la tariffa nazionale) è religiosamente conservata nella libreria davanti alla mia scrivania, questa “ostensibilità” è legata ad una richiesta verbale? Oppure deve essere necessariamente esposta nel locale di vendita fisicamente a portata del cliente?
La lista di trasparenza si compone – se non erro – di due versioni, una per nome ed una per principio attivo, e stiamo parlando di un migliaio di pagine in totale.
Per la Fu l’art. 123, primo comma, lett. b) del R.D. 1265/1934 [TU leggi sanitarie] prescrive che “il titolare della farmacia” curi “che in essa si conservino e siano ostensibili al pubblico un esemplare di detta Farmacopea [la Fu, ovviamente] e uno della tariffa ufficiale dei medicinali”.
Quanto alla lista di trasparenza degli “equivalenti”, invece, l’art. 1, comma 2, del D.L. 87/2005 prevede che “(u)na o più copie dell’elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all’interno di ciascuna farmacia”.
Ci pare pertanto – senza necessariamente dover scomodare l’Accademia della Crusca – che per la Fu e la Tariffa da un lato, e la lista degli equivalenti dall’altro, le cose stiano diversamente, almeno per quel che riguarda il loro ruolo nel rapporto tra la farmacia e il pubblico.
Nel linguaggio della burocrazia, come in quello del legislatore, ostensibile sta infatti per “esibibile” e osteso [attributo scarsissimamente usato, per la verità] per “esibito”: quindi la farmacia è obbligata a esibire al pubblico la Fu e la Tariffa soltanto a richiesta, trattandosi di documentazione semplicemente “esibibile”.
Ben altrimenti, la lista degli equivalenti va “ostesa” indipendentemente da una richiesta del pubblico o di chicchessia altro [diversamente sarebbe stata anch’essa “ostensibile”] perché deve essere posta “in modo ben visibile al pubblico”, cioè a tutti.
Il “pubblico” deve in definitiva poter individuare “ictu oculi” la lista di trasparenza e – perfino senza la “mediazione” di nessuno – poterla immediatamente consultare [in stato cartaceo o mediante strumenti informatici] perché quel “ben visibile” implica anche “consultabile”, mentre dovrà ricorrere all’ausilio del titolare della farmacia o di un suo collaboratore/dipendente per consultare la Fu e/o la Tariffa.
È chiaro allora che, mentre la lista dovrà essere permanentemente nella piena disponibilità – sempre a fini di consultazione [ragionevolmente anche in modalità informatiche, come il quesito osserva giustamente] – del “pubblico”, la Fu e la Tariffa dovranno bensì essere conservate anch’esse all’interno del locale farmacia [l’art. 123 prescrive infatti che entrambe si “conservino” nella farmacia] ma non necessariamente sotto gli occhi dell’utenza, purché tuttavia con modalità di collocazione/conservazione tali da permetterne comunque la pronta “ostensione” (e consultazione) a chiunque ne faccia richiesta, anche soltanto verbale come generalmente è.
Concludendo, ci pare che Lei abbia scelto senz’altro modalità adeguate e consentite per la collocazione/conservazione sia di Fu e Tariffa [che perciò non devono necessariamente essere “esposte nel locale di vendita fisicamente a portata del cliente”, come Lei teme, cosicché stanno bene anche “nella libreria davanti alla Sua scrivania”] e sia della lista di trasparenza degli “equivalenti”, come del resto anche per la consultazione di quest’ultima.
Certo, in questo periodo di gravi disagi e di mille incertezze della clientela della farmacia, è fatalmente meno agevole per voi semplificare l’”accesso” degli utenti alla Farmacopea e alla lista di trasparenza, ma anche il tempo del Coronavirus dovrà pur passare, nel vivo auspicio che quanto prima diventi soltanto un brutto ricordo.
(gustavo bacigalupo)
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