Vi chiedo delucidazioni in merito all’obbligo del titolare di farmacia di nominare il medico competente. Nel nostro caso i dipendenti della farmacia sono meno di 10 unità, precisamente 5 escluso il magazziniere e tutti utilizzano videoterminali per più di 20 ore settimanali. Siamo quindi obbligati a nominare il medico competente? E se sì quali esami sono obbligatori? Per noi potrebbe forse bastare la sola visita oculistica o dobbiamo provvedere anche ad elettrocardiogramma, analisi del sangue ecc.. come ci ha proposto un centro di medicina preventiva e del lavoro a cui ci siamo rivolti?
Riepiloghiamo brevemente le regole di fondo della sorveglianza sanitaria in farmacia, che comporta, oltre alla creazione di una specifica cartella sanitaria, anche la nomina del “famoso” medico competente.
È il documento di valutazione dei rischi (DVR) che ci dice se le misure di prevenzione e protezione adottate nell’azienda sono o meno sufficienti.
Nel caso specifico della farmacia, i rischi sono peraltro abbastanza contenuti e consentono con le opportune misure di prevenzione e protezione di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori senza quindi l’obbligo di dover nominare il medico competente.
Vediamo allora quali sono i rischi “minimi” che sollevano la farmacia da quest’onere.
Videoterminali (artt. 172 – 178 d.lgs. 81/2008 – d.lgs. 106/2009)
Su questo versante il documento di valutazione dei rischi deve contenere il numero di ore “spese” da ciascun lavoratore, la quantità di terminali presenti, tipologia di tastiere e schermo, nonché seduta e piano di lavoro, abbagliamento e illuminazione, umidità, calore, rumore, radiazioni, interfaccia elaboratore/uomo.
Se i videoterminali non vengono utilizzati per più di 20 ore settimanali in modo abituale e sistematico [per esempio, spesso i collaboratori farmacisti li utilizzano solo per scaricare le merci avvalendosi di un lettore ottico], non sussiste l’obbligo del medico competente che non insorge neppure laddove la scannerizzazione delle ricette sia operata direttamente dal titolare della farmacia.
Quando invece sia il personale dipendente a utilizzare il lettore ottico, l’attività lavorativa impiegata non può – sempre per sottrarsi all’obbligo in questione – superare le otto ore settimanali.
Valutazione dello stress correlato (art. 28 d.lgs. 81/2008 – d.lgs. 106/2009)
È un documento che deve contenere le indagini effettuate tra i lavoratori e i metodi di analisi adottati per individuare il livello di rischio.
Lavoro notturno (d.lgs. 66/2003 – d.lgs. 213/2004 – l. n. 113 del 6/8/2008)
Se in farmacia sono presenti dei “notturnisti” che svolgono non meno di tre ore (di notte) del loro tempo giornaliero per almeno ottanta giorni lavorativi, costoro possono essere sottoposti ogni due anni a visita medica dell’Asl, ma soltanto con riguardo a quei collaboratori che operino in farmacie non obbligate al controllo sanitario in dipendenza di altre tipologie di rischi e per le quali quindi il datore di lavoro non abbia in sostanza l’obbligo di nominare il medico competente.
L’art. 14 d.lgs. 213/2004 al comma 1 recita: “La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’art. 11, o per il tramite del medico competente di cui all’art. 17 d.lgs. 626/1994, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi”.
Movimentazione manuale dei carichi (artt. 167 – 170 d.lgs. 81/2008 – d.lgs. 106/2009)
Il DVR deve certificare che in farmacia non vengono movimentati carichi pericolosi e neppure carichi superiori ai 30 kg per gli uomini e ai 20 kg per le donne.
Valutazione delle lavoratrici gestanti e puerpere (d.lgs. 151/2001 – art. 28 d.lgs. 81/2008)
Per le lavoratrici in dolce attesa e per le neo-mamme il documento di valutazione deve riguardare ogni lavoratrice per ciascuna specifica attività (magazzino, cassa, banco, ecc.) e deve indicare sia le misure di prevenzione adottate che i possibili rischi, oltre alle pause.
Rischio chimico (artt. 223 – 229 d.lgs. 81/2008 – d.lgs. 106/2009)
Nel caso di preparazioni galeniche effettuate all’interno della farmacia (attività in ogni caso di dimensioni generalmente ridotte, come sapete), è naturalmente la valutazione del rischio effettuata sul laboratorio galenico a determinare o meno la necessità della sorveglianza sanitaria.
Tecnicamente nel DVR devono essere osservati specifici punti, tra i quali: elenco apparecchiature presenti, requisiti strutturali e igienici del laboratorio galenico, pavimenti, pareti, porte, climatizzazione, segnaletica sostanze pericolose, rifiuti speciali, ecc.
In mancanza di un tale documento con analisi adeguate, i lavoratori devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, e in ogni caso l’elemento centrale – ai fini di un “buon” documento di valutazione del rischio (chimico) – è che le misure di prevenzione e protezione prevedano l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
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Per aggiungere infine ulteriori considerazioni riguardanti particolarmente il quesito posto, sottolineiamo – come certamente Le avranno già fatto presente – l’obbligatorietà della stesura del DVR [anche per il tramite di qualche professionista specializzato], pur contenendo questo documento una corretta valutazione dei rischi (DVR) che specifichi altresì che in farmacia sono adottate corrette misure di prevenzione e protezione.
Tutti i collaboratori, come Lei riferisce, utilizzano infatti videoterminali per più di 20 ore settimanali e dunque scatta l’obbligo di provvedere alla sorveglianza sanitaria con la nomina, in particolare, proprio del medico competente.
Tenga conto inoltre che gli accertamenti medici prevedono indagini diagnostiche, nonché esami clinici e biologici ritenuti ovviamente necessari dal medico competente.
I lavoratori, prima di essere addetti alle attività che contemplano l’uso di attrezzature munite di videoterminali, avrebbero dovuto per la verità essere sottoposti (ma si è sempre in tempo…) a una visita medica per evidenziare, come è agevole comprendere, eventuali malformazioni strutturali e in particolare a un esame degli occhi e della vista effettuato sempre dal medico competente.
Laddove l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è naturalmente sottoposto a esami specialistici, in base ai quali possono essere ritenuti formalmente:
- idonei, con o senza prescrizioni, ovvero
- non idonei.
La periodicità delle visite di controllo è solitamente biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; ed è invece quinquennale in tutti gli altri casi.
Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico solo su sua richiesta, quando egli sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva (che poi deve essere confermata dal medico competente) o comunque quando il controllo si renda necessario all’esito della visita preventiva o periodica.
Nel Suo caso, peraltro, sembrerebbe sufficiente la sola visita oculistica e un esame della pressione arteriosa.
È chiaro, infine, che un’eventuale riduzione del numero settimanale di ore lavorative dinanzi ai videoterminali Le permetterebbe – sempre in osservanza del documento di valutazione dei rischi – di sottrarsi all’obbligo della sorveglianza sanitaria in farmacia e della nomina del medico competente.
Ma questa è un’ipotesi che Lei avrà sicuramente già valutato con il Suo consulente del lavoro.
(giorgio bacigalupo)
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