[…il punto di vista della Suprema Corte]

Come noto, il decreto c.d. “collegato” alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune modifiche in ambito di reati tributari.

In particolare:

– sono state inasprite le pene per alcune vicende di evasione ritenute di maggior disvalore sociale;

– sono state riviste alcune circostanze attenuanti;

– sono state abbassate le soglie di rilevanza penale dell’imposta evasa e/o degli elementi attivi sottratti all’imposizione;

– è stata estesa la confisca “in casi particolari”;

– sono state inserite alcune fattispecie penali come presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa delle società;

– sono state infine modificate le norme che presiedono alla disciplina delle cause di non punibilità a seguito del pagamento del debito tributario e soprattutto dell’accesso al c.d. “patteggiamento” per la definizione della contestazione tributaria in sede penale.

In tale contesto la Suprema Corte, attraverso l’Ufficio del Massimario [deputato alla raccolta dei suoi indirizzi e sviluppi giurisprudenziali] e anche traendo spunto dalla sentenza n. 47287/2019, richiama in primo luogo i principi previsti dalla legge (n.74 del 2000) in ordine ai casi di non punibilità, che dunque si applica ai casi:

1) di reato di omesso versamento di ritenute (art. 10bis) o IVA (art. 10ter) e di indebita compensazione (art. 10quater), che viene infatti estinto mediante integrale [anche se in forma rateale] pagamento degli importi dovuti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento;

2) di reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.2), di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3)  di dichiarazione infedele (art. 4) e di omessa dichiarazione (art. 5), sempreché i debiti tributari vengano estinti mediante integrale pagamento – degli importi dovuti a seguito del ravvedimento operoso e/o dalla presentazione della dichiarazione omessa – entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, purchè il ravvedimento o la dichiarazione avvengano prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali;

precisando altresì che in ambedue i casi, se prima dell’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario sia in fase di estinzione tramite rateizzazione, il Tribunale concederà un rinvio onde consentire il pagamento del residuo.

Le novità introdotte con il decreto “collegato” riguardano anche, come accennato poco fa, l’accesso al “patteggiamento” disciplinato dall’art. 13bis, comma 2, D.lgs. 74/2000, secondo cui “per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p. [il c.d. patteggiamento] può essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1 [pagamento dei debiti tributari prima dell’apertura del dibattimento], nonché il ravvedimento operoso.”

Stando all’orientamento accolto dalla giurisprudenza di legittimità, l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento – da effettuarsi appunto prima dell’inizio del dibattimento – non costituisce più [differentemente dalla disciplina precedente alla modica operata dal “collegato”] mero presupposto per accedere al patteggiamento ai sensi dell’art. 13bis D.lgs 74/2000, ma ben diversamente, in quanto configurante condotta riparatoria, deve intendersi come causa di non punibilità dei delitti previsti dagli artt. 10bis (omesso versamento di ritenute), 10ter (omesso versamento IVA) e 10quater (indebita compensazione) del medesimo decreto, tanto che il rito alternativo non potrebbe aver ragion d’essere perché il reato sarebbe divenuto non punibile (Cass. Sez. 3 n. 38684/2018).

La Cassazione si è espressa allo stesso modo in ordine ai reati di dichiarazione infedele (art. 4) ed omessa dichiarazione (art. 5), per i quali è egualmente previsto il ravvedimento operoso come causa di non punibilità, tanto da non poter configurare una condizione per accedere al rito speciale in parola.

In altri termini, o l’imputato provvede, entro l’apertura del dibattimento, al pagamento del debito a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, in tal modo ottenendo la declaratoria di assoluzione di non punibilità dei reati di cui agli artt. 4, 5, 10bis, 10ter e 10quater, ovvero non provvede ad alcun pagamento restando in tal modo, logicamente, del tutto impregiudicata la possibilità di richiedere l’applicazione della pena per i medesimi reati (Cass. Sez. 3 n. 48029/2018).

Alla luce in definitiva dell’effetto estensivo della riforma, l’Ufficio del Massimario ritiene – ed è questa in sintesi la conclusione che ci deve interessare – che il patteggiamento potrà essere richiesto anche per i reati sia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) e sia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), ora infatti inclusi appunto nell’art. 13bis già citato.

Come qualcuno avrà forse colto appieno, si tratta di un arresto giurisprudenziale di grande rilevanza pratica.

(federico mongiello)

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