Pagando l’affitto della mia farmacia con bonifico il proprietario delle mura in effetti non mi ha mai rilasciato una ricevuta. Ma è corretto?

Non proprio…
Come si é già chiarito, l’art. 1199 c.c.  prevede che “il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore”.
Il che significa che il proprietario di un immobile locato ha l’obbligo – “a richiesta e a spese del debitore”, come si è appena letto – di rilasciare la ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone periodico anche laddove esso avvenga in modalità tracciabile (come un assegno o un bonifico bancario).
Infatti, la sola contabile bancaria del bonifico o il cedolino dell’assegno non sono di per sé sufficienti per dimostrare formalmente il regolare pagamento dell’affitto, anche se la tendenza è quella di ritenere superfluo in questi casi il rilascio di una vera e propria ricevuta.
Per completezza ricordiamo anche che sulle ricevute di importo superiore ad € 77,47 [non soggette ad iva, come in questo caso] dovrà essere apposta una marca da bollo di € 2,00, con onere a carico del conduttore.

(andrea raimondo)

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