Non può essere sanzionato il contribuente che abbia utilizzato in compensazione il credito Iva in presenza di un visto sulla relativa dichiarazione rivelatosi “irregolare” sol perché il commercialista che ne aveva curato l’inoltro non era dotato della necessaria autorizzazione al rilascio.

È questa la conclusione cui è giunta recentemente la Commissione tributaria regionale della Lombardia (sent. n. 43.752/2019).

La vicenda – che aveva già favorevolmente passato il vaglio dei giudici di prime cure – giungeva ai giudici meneghini d’appello perché l’amministrazione finanziaria impugnava la sentenza insistendo sulla tesi della “culpa in vigilando”.

In pratica, secondo il Fisco, il credito Iva poteva essere utilizzato in compensazione soltanto se sulla dichiarazione in cui era indicato fosse apposto il visto di conformità rilasciato da un professionista regolarmente abilitato; dato che – continua l’Amministrazione finanziaria – la dichiarazione “vistata” da un soggetto non abilitato equivale ad una dichiarazione “non vistata”, il credito era stato indebitamente compensato, essendo peraltro onere del contribuente – ecco la “culpa in vigilando” – verificare la sussistenza della condizione essenziale dell’apposizione di un visto di conformità valido a tutti gli effetti.

Sullo specifico punto il contribuente [si trattava, per la precisione di una società di capitali] obiettava: a) che soltanto dal 2015 era stata resa possibile per i contribuenti la verifica della sussistenza dell’autorizzazione in argomento in capo al professionista mediante consultazione nell’apposito registro accessibile dal sito web dell’Agenzia delle Entrate; b) che il commercialista aveva dovuto ripetere l’invio della PEC all’Agenzia delle entrate [ai fini dell’assolvimento della  comunicazione da effettuare ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31/05/219 n. 164 per l’ottenimento dell’autorizzazione all’apposizione del visto] a causa di problemi incorsi nell’inoltro del primo invio, in effetti non andato a buon fine; c) e infine che anche con la seconda comunicazione non aveva ricevuto alcun riscontro alla sua richiesta.

Nonostante le rimostranze del Fisco, la C.T.R. Lombardia ha confermato la decisione dei giudici di prime cure non ravvisando a carico del contribuente nessuna “culpa in vigilando et in eligendo”.

Secondo i giudici d’appello, infatti, non soltanto la sussistenza di un rapporto di fiducia e di lunga durata tra il contribuente e il commercialista portava ragionevolmente ad escludere qualsiasi “sospetto” sull’inesistenza dell’autorizzazione, ma sarebbe stato anche – come accennato – impossibile per il primo accertare preventivamente l’ottenimento dell’autorizzazione al visto a favore del secondo.

D’altra parte, anche il comportamento del commercialista si rivelava connotato da assoluta buona fede, avendo questi svolto tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento del visto senza però ottenere alcun riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate [e non potendo in ogni caso essere addebitato al contribuente il ritardo nella comunicazione a carico del professionista].

Decisiva, infine, è stata la circostanza che il contribuente – alla stregua del suo consulente  – si era rivelato in assoluta buona fede, non avendo causato con il suo comportamento alcun danno erariale e avendo peraltro regolarmente esposto in dichiarazione il credito Iva.

Concludendo, la sentenza dà seguito ad un filone giurisprudenziale dei giudici tributari milanesi per cui  “il sistema sanzionatorio non può colpire il contribuente per ogni trascurabile irregolarità o violazione e non può essere disgiunto dagli obbiettivi per cui la legge colpisce e sanziona. Vale a dire la prevenzione delle frodi in danno dell’Erario, il contrasto all’evasione delle imposte, lo scoraggiare le elusioni tributarie e l’assicurazione della esatta riscossione del carico tributario. Tanto che lo statuto del contribuente impone all’Amministrazione di instaurare un contraddittorio col contribuente, al fine di rimuovere quegli ostacoli o incomprensioni o equivoci, che sempre ci possono essere” [Comm. Trib. Reg. Lombardia, Sez. XVI n. 3.335 del 06/08/2019].

(stefano civitareale)

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