Inizia dunque da qui – come ricordato all’inizio – l’analisi del c.d. Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020.

 


Decreto Collegato

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili

(l. 157/2019)


  • Stretta sulle compensazioni di crediti d’imposta (artt. 1-2-3)

Confermati in sede di conversione in legge gli ulteriori limiti alla compensazione dei crediti d’imposta, introdotta dall’art. 17 del D.lgs. 241/97, per contrastarne ancor più efficacemente l’utilizzo fraudolento.

L’obiettivo è quello di consentire quanto più possibile all’Agenzia delle Entrate un controllo preventivo sull’effettiva esistenza/spettanza del credito in compensazione, tenuto conto che l’attuale sistema di verifica – basato su un controllo successivo alla presentazione del mod. F24 – rende estremamente incerto il recupero delle somme indebitamente compensate.

Più esattamente.

  • In caso di accollo (cioè, in pratica, di “acquisto”) di debito d’imposta altrui, viene esclusa la possibilità di utilizzare per il pagamento crediti d’imposta dell’accollante.
  • A tutti coloro cui l’Agenzia delle Entrate abbia notificato un provvedimento di cessazione della partita iva, o di esclusione dalla banca dati relativa ai soggetti iva che agiscono in ambito intra-comunitario, è vietato utilizzare in compensazione – per tutta la durata del provvedimento – eventuali crediti d’imposta anche se non scaturenti dall’attività per cui è cessata la partita iva o si è stati esclusi dalle operazioni intracomunitarie.
  • Per tutti i crediti d’imposta maturati dal 2019 in poi- ivi compresi perciò quelli per imposte sui redditi (Irpef/Ires), Irap e imposte sostitutive – la compensazione dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro può essere effettuata soltanto a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

I relativi F24 devono essere presentati avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; conseguentemente, scadendo i termini di versamento delle imposte al 30 giugno di ogni anno e quelli di presentazione dei modelli dichiarativi al 30 novembre, nella sostanza si impedisce la compensazione risultante dalla liquidazione delle imposte conseguenti alla dichiarazione dei redditi [a meno che non si anticipi la trasmissione telematica della dichiarazione stessa, anche se per la verità l’esperienza suggerisce che i software per la compilazione dei modelli che completano i dichiarativi [ISA] difficilmente si rendono disponibili per la predetta data del 30 giugno di scadenza del versamento delle imposte…].

Ricordiamo che prima della modifica i crediti Irpef/Ires/Irap potevano essere utilizzati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, senza dover attendere la presentazione della dichiarazione dei redditi.

  • INPS e INAIL “dialogano” con l’Agenzia delle Entrate al fine di segnalare le situazioni di rischio riscontrate nella riscossione delle proprie spettanze e consentire così un più rapido avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente versate.
  • Dal mese di marzo 2020 si intensificano le attività di controllo già in essere prevedendo, in caso di scarto della compensazione da parte dell’Agenzia delle Entrate per riscontrate irregolarità nell’utilizzo del credito, una comunicazione al soggetto interessato che – se non fornisce nei successivi trenta giorni giustificazioni plausibili – viene assoggettato a una sanzione che nel testo originario del D.L. era pari alla sanzione fissa di000 euro per ogni delega non eseguita, una misura tuttavia che in sede di conversione in legge è stata sostituita da una sanzione parzialmente proporzionale pari al 5% dell’importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro.

Le disposizioni relative alla compensazione di crediti Irpef, Ires e Irap di importo superiore a € 5.000, e/o riguardanti la cessazione della partita iva e l’inibizione della compensazione di eventuali crediti, sono immediatamente applicabili, mentre quelle concernenti l’accollo del debito altrui, e/o il divieto di compensazione con crediti dell’accollato, necessitano di provvedimenti attuativi. 

  • Trust (Art. 13)

Dovranno essere sottoposti a imposizione i beneficiari italiani dei Trust,  anche  quando si tratti di Trust stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

Per l’effettiva entrata in vigore di questa disposizione si dovrà attendere un decreto attuativo. 

  • Modifiche ai PIR (art. 13bis)

I piani di risparmio a lungo termine (che consentono agevolazioni fiscali per gli investitori se vengono rispettate determinate condizioni) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 dovranno investire almeno il 70% del loro valore complessivo in strumenti finanziari emessi da soggetti residenti nel territorio dello Stato, o in stati membri UE con stabile organizzazione in Italia.

E’ evidentemente un’agevolazione a favore delle imprese finanziarie residenti nel nostro Paese. 

  • Agevolazioni per i lavoratori rimpatriati (art. 13ter)

Tornano le agevolazioni fiscali (imponibilità del reddito di lavoro ridotta al 50%) per i lavoratori che, trasferitisi all’estero da almeno cinque anni, rientrino in Italia [o siano già rientrati dal 30 aprile 2019] impegnandosi a restarci per almeno due anni dal loro rientro. 

  • Fatturazione elettronica (art. 14): memorizzazione, consultazione e conservazione delle FE

I file delle fatture elettroniche verranno – per tutti – memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi e il contenuto delle FE potrà essere utilizzato anche ai fini di repressione dell’evasione e per indagini di polizia economica e finanziaria.

Cosa diversa dalla memorizzazione della FE – che riguarda essenzialmente, come abbiamo appena visto, gli organi di accertamento – è naturalmente la sua consultazione da parte del contribuente, come abbiamo chiarito con la ns. circolare dedicata del 22 ottobre u.s. e anche nella Sediva News del 24.10.2019: [“L’adesione entro il 31 ottobre p.v. al servizio dell’AdE di consultazione delle FE…”].

In quell’occasione abbiamo  precisato che entro il 31 ottobre [2019] avremmo aderito per conto di tutte le farmacie assistite al servizio dell’Agenzia delle Entrate di consultazione, quel che puntualmente è già avvenuto.

Senonché, con un provvedimento del 30 ottobre scorso l’Agenzia delle Entrate – per conformarsi alle modifiche introdotte al riguardo dal Decreto fiscale che stiamo commentando – ha spostato dal 31 ottobre al 20 dicembre 2019 [termine quest’ultimo ulteriormente spostato al 29 febbraio 2020 da un provvedimento del 17/12/2019 ] la data ultima per esprimere l’adesione [anche se questo è un aspetto che alle farmacie nostre assistite in realtà non interessa granché].

Ora, quello  che è importante sapere è che anche la consultazione ha una data di cessazione ed è quella del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la FE è stata ricevuta o inviata.

Più precisamente, per il contribuente cesserà – nei primi 60 gg. del secondo anno successivo a quello di riferimento – la consultazione della FE, e questo trova la sua ratio nel fatto che per allora tutti i documenti sono passati in conservazione sostitutiva [di cui diremo subito] a seguito di espressa adesione del contribuente alla convenzione del servizio di conservazione offerto dall’Agenzia delle Entrate e quindi sono diventati in pratica consultabili nel luogo di conservazione.

Per fare un esempio, la fattura emessa dalla Bayer alla farmacia Rossi in data 15 settembre 2019, se la farmacia Rossi ha aderito al servizio di consultazione [come crediamo tutte le farmacie, e non solo quelle da noi assistite…]:

– può essere consultata da Rossi – nel suo “cassetto fiscale” e [se nostro cliente] anche in Skynetfino al 31.12.2021;

– può essere però consultata da Rossi anche dall’1.1.2022 in poi ma soltanto nel luogo di conservazione delle FE che, per le farmacie da noi assistite, è sempre Skynet che dunque assolve nello stesso tempo alla duplice funzione di luogo di consultazione e di luogo di conservazione; per le altre farmacie la consultazione sarà evidentemente possibile nel luogo di conservazione da loro prescelto.

– infine, e parliamo sempre della fattura Bayer di cui sopra, viene memorizzata dall’Agenzia delle Entrate fino al 31.12.2028 ai fini delle verifiche anche extrafiscali, e conservata (e quindi consultabile dal contribuente) per la durata di 15 anni dalla data di conservazione.

Comunque, anche per questa disposizione sarà necessario un decreto attuativo.

  • Rinvio delle fatture elettroniche sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (art. 15)

Viene prorogato al 31.12.2020 il divieto di emettere fattura elettronica agli operatori del Sistema Tessera Sanitaria comprese naturalmente le farmacie.

Tuttavia, a decorrere dal 1° luglio 2020 l’obbligo di inviare i dati al STS dovrà essere adempiuto “esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri”.

Tale disposizione è inoltre immediatamente applicabile.

  • Precompilata IVA e termini comunicazioni esterometro (art. 16)

Viene differita al 1° luglio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2020) la messa a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA acquisti e vendite e delle comunicazioni periodiche IVA.

Inoltre, viene previsto che a partire dalle operazioni IVA del 2021 (e non più del 2020) l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del contribuente anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (e quindi a partire dal modello “IVA 2022”).

Viene infine modificata la periodicità di presentazione del c.d “esterometro”, che da mensile diviene trimestrale.

(Studio Associato)

(continua)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!