- Rivalutazione dei beni (art. 1, commi 693-704)
Viene “rinnovata” anche per quest’anno la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari all’11%: come vedete, è l’ennesima proroga di un’agevolazione introdotta ormai da parecchi anni, che – per quel che Vi riguarda più da vicino – favorisce dal punto di vista fiscale (anche) la cessione di quote di società titolari di farmacia, e anzi proprio il ricorso alla cessione di quote sociali ha finito giustamente per rivelarsi il modo largamente più gettonato per trasferire di fatto a terzi l’esercizio posseduto individualmente.
Viene anche prevista a favore di imprese individuali e societarie – queste ultime sia di persone che di capitali – la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 [provvedimento che potrebbe interessare naturalmente anche le farmacie].
La rivalutazione deve essere effettuata in sede di approvazione del bilancio 2019 e però, attenzione, deve riguardare tutti i beni appartenenti a una stessa categoria [ad esempio tutti i beni immobili, tutte le partecipazioni sociali possibilmente in altre società, e così via].
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili (da versare in un’unica rata entro il termine del versamento delle imposte e quindi entro giugno 2020); tale maggior valore potrà essere fiscalmente utilizzato – in pratica dedotto per quote di ammortamento – a partire dal terzo anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; per i beni immobili la decorrenza è rinviata al periodo d’imposta in corso al 1° dicembre 2021 (in pratica al 2021).
È prevista altresì la possibilità di affrancare – con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10% – il saldo attivo della rivalutazione (la riserva di patrimonio netto iscritta in bilancio per effetto della rivalutazione stessa) rendendolo così disponibile per la distribuzione ai soci senza ulteriori conseguenze fiscali per la società.
Infine, viene elevata dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva (di quella sul reddito) applicabile alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche (non imprenditori) in dipendenza di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.
- Modifiche all’ambito soggettivo di IVIE e IVAFE (art. 1, comma 710-711)
Esteso l’ambito di applicazione dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE): senonché, a decorrere dal 2020 saranno soggetti passivi di tali imposte non soltanto le persone fisiche – come in precedenza era disposto – ma anche gli enti non commerciali e le società semplici, nonché le snc e le sas, residenti in Italia.
- Unificazione IMU-TASI (art. 1, comma 738-783)
Viene riformata la tassazione locale sugli immobili attraverso l’unificazione delle due attuali forme di prelievo, l’IMU e la TASI.
Tra le novità più rilevanti:
- l’aliquota di base della nuova imposta è fissata allo 0,86% e può essere variata dai Comuni a determinate condizioni; ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
- vengono introdotte modalità di pagamento telematiche;
- viene ridotta l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale e anticipata al 2022 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali;
- viene eliminata l’attuale possibilità per i coniugi di avere due abitazioni principali qualora risiedano in comuni diversi;
- viene stabilito che il diritto di abitazione del genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU;
- le variazioni di rendita catastale, intervenute in corso d’anno a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, produrranno effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
- il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall’adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;
- i Comuni possono affidare, fino alla scadenza dei contratti in corso, la gestione dell’IMU agli stessi soggetti a cui al 31 dicembre 2019 è affidato il servizio di gestione delle “vecchie” IMU-TASI.
- Riforma della riscossione degli enti locali (art. 1, comma 784-815)
Allo scopo di superare le attuali difficoltà, viene prevista una complessiva riforma della riscossione degli enti locali con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali.
Tra le principali novità:
- si interviene sulla disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse affluiscano direttamente alla tesoreria dell’ente;
- viene disciplinato in modo sistematico l’accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- si estende – a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data – anche agli enti locali l’istituto dell’accertamento c.d. “esecutivo”, analogamente a quanto già previsto per i tributi erariali, che consente di emettere un unico atto di accertamento-titolo esecutivo-intimazione di pagamento velocizzando la riscossione;
- si rinnova la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplina puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- si istituisce una sezione speciale nell’albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- si prevede la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l’ingiunzione o l’atto esecutivo.
- Canone Unico Enti Locali (art. 1, commi 816-847)
Viene istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Il canone unico è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.
* * *
Finisce qui l’analisi della Legge di Bilancio 2020 [che viene oggi pubblicata integralmente sul sito (http://www.piazzapitagora.it/) e su Facebook (https://www.facebook.com/s3d1va/).
A seguire, come si è premesso, l’analisi del Decreto Collegato.
(Studio Associato)
(continua)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!