[…a ciascun soggetto il suo trattamento]
Dopo l’analisi dal punto di vista fiscale dei pranzi/buffet/rinfreschi ai clienti e/o al personale della farmacia, parliamo oggi del trattamento – ai fini delle imposte dirette e indirette – degli omaggi erogabili dalle aziende, e quindi anche dalle farmacie, e la cui disciplina fiscale varia in funzione sia del soggetto destinatario dell’omaggio che del bene o servizio che ne è oggetto.
Bisogna infatti distinguere secondo che i beni e servizi siano erogati ai dipendenti ovvero a soggetti esterni alla farmacia [fornitori o clienti] e inoltre se si tratta di beni e/o servizi facenti parte del compendio aziendale o acquistati dalla farmacia presso terzi.
A) Omaggi ai dipendenti
In questa ipotesi il costo sostenuto dal datore di lavoro per l’acquisto di beni da destinare in omaggio ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati [es. collaboratori coordinati e continuativi]:
- dal punto di vista del trattamento IVA, l’imposta assolta sugli acquisti di questi beni – quando non oggetto dell’attività d’impresa (ad es. un telefono cellulare) – risulta indetraibile indipendentemente dall’ammontare del costo sostenuto, e allo stesso modo la successiva loro cessione gratuita è esclusa da IVA, secondo quanto disposto dall’art.2, c.2, n.4 del dpr n. 633/72, senza che la farmacia per tale operazione debba emettere un qualunque documento fiscale; ben diversamente, quando gli omaggi ai dipendenti riguardino beni oggetto dell’attività d’impresa (ad es. un cosmetico), la detrazione IVA in ordine al costo sostenuto dalla farmacia spetta pienamente, ma allo stesso modo – attenzione – la farmacia sconta interamente l’Iva sulla successiva cessione gratuita al dipendente trasformando così in neutra, sempre ai fini dell’IVA, l’intera operazione [N.B. naturalmente è facoltà della farmacia non detrarre l’IVA sull’acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita].
- dal punto di vista delle imposte dirette [IRPEF e/o IRES], indipendentemente che si tratti di omaggi di beni estranei all’attività ovvero beni inerenti all’attività [telefono cellulare o cosmetico], il loro costo di acquisto – che diventa una spesa per prestazioni di lavoro – è interamente deducibile dal reddito, e infatti in questa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori;
- dal punto di vista IRAP, i costi sostenuti rientrano anche qui tra le spese per prestazioni di lavoro e in quanto tali non concorrono [perché indeducibili] alla formazione della base imponibile IRAP, indipendentemente che il datore di lavoro sia un’impresa individuale o una società, di persone o di capitali.
Ora, puntualizzando la vicenda anche con riguardo alle conseguenze per i lavoratori, giova precisare che tali omaggi non concorrono a formare reddito ma soltanto se il valore complessivo dei beni è di importo inferiore, in ciascun periodo d’imposta, a € 258,23 per dipendente, anche part-time; pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano reddito imponibile per il dipendente, è indispensabile che – nel corso del medesimo periodo d’imposta – non gli siano stati erogati omaggi [tra i quali rientrano, attenzione, anche i buoni spesa…] per un valore complessivo superiore alla detta soglia.
B) Omaggi ai fornitori/clienti
Anche nel caso di omaggi destinati a clienti/fornitori costituiti da beni non inerenti l’attività d’impresa, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:
- dal punto di vista del trattamento IVA, la detraibilità dell’imposta sugli acquisti di omaggi a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni e pertanto:
- per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l’IVA risulta interamente detraibile;
- per i beni di costo unitario superiore a € 50, l’IVA è invece indetraibile.
- dal punto di vista delle imposte dirette [IRPEF/IRES] il costo sostenuto dall’azienda sempre per l’acquisto di tali beni si qualifica come spesa di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario del bene e dunque il loro costo è deducibile:
- interamente, laddove il costo unitario del bene sia pari o inferiore a € 50;
- in misura percentuale, ma per scaglioni, rispetto ai ricavi [e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura è pari all’1,5% dei ricavi complessivi], qualora il costo unitario del bene superi € 50:
Ricavi complessivo nel periodo d’imposta | % di deducibilità per omaggi |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5 |
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro | 0,6 |
Oltre 50 milioni di euro | 0,4 |
N.B. Ai fini del rispetto del limite di € 50, nel caso di omaggi formati da più beni [ad es. un cesto natalizio] occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti i beni che compongono l’omaggio, e non al valore di ciascuno di essi.
- dal punto di vista del trattamento IRAP, occorre distinguere tra:
- soggetti IRES e soggetti IRPEF che hanno optato per determinare l’IRAP secondo le regole delle società di capitali [in sostanza la totalità delle farmacie assistite]: le spese di rappresentanza sono interamente deducibili;
- e soggetti IRPEF che invece determinano l’IRAP ai sensi dall’art. 5-bis, del dlgs n. 446/1997 [ovvero le società di persone e le ditte individuali]: le spese di rappresentanza, in quanto oneri diversi di gestione, sono indeducibili.
Ci pare, in definitiva, che il quadro che ne è derivato possa rivelarsi sufficientemente intellegibile, ma evidentemente – per qualsiasi dubbio o perplessità – potete contattarci in qualsiasi momento.
(marco righini)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!