Una S.A.S. in concordato preventivo cede e trasferisce ad altra S.A.S – “che accetta ed acquista” – il ramo di azienda corrente in…, via….
“La cessione è effettuata ed accettata di fatto e di diritto in cui attualmente si trova il ramo d’azienda e come sussistente alla data odierna (…..…..)” e tutta la doc.ne è rimasta depositata fino al ……… nella Virtual data room Tribunale di ………..; sono invece esclusi dalla cessione i crediti e i debiti inerenti al ramo d’azienda ed anteriori alla data odierna, come previsto dall’Ordinanza del Tribunale di ……….. – Sez. fallimentare del ……….., con la sola eccezione dei debiti nei confronti del personale dipendente.
Sulla base di queste brevi informazioni, la ASL deve fare un atto di riconoscimento della cessione? Nel frattempo ci è pervenuto il decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di …………. di pagamento delle somme spettanti alla Società cedente.
Dalle “brevi informazioni” che ci fornite, sembrerebbe essere stato sottoscritto un contratto di cessione di una delle farmacie [due, tre, ecc.?] di cui dovrebbe essere titolare la sas cedente a sua volta in concordato preventivo “liquidatorio”.
Se è così la ASL deve rilasciare a nome e favore della sas cessionaria il prescritto provvedimento di riconoscimento del trasferimento della titolarità e del diritto di esercizio della farmacia/ramo d’azienda, con il pagamento anche – se previsto – della tassa una tantum di concessione regionale.
Naturalmente la sas acquirente deve produrre/aver prodotto una domanda in tal senso e l’ASL è tenuta in ogni caso a procedere all’istruttoria necessaria all’acquisizione dell’ulteriore documentazione prescritta per il rilascio del provvedimento.
Quanto al decreto ingiuntivo notificato per il pagamento delle somme spettanti alla sas in concordato preventivo, la procedura ha il compito di riscuotere tutti i crediti dalla stessa vantati [e non ceduti unitamente all’azienda] e destinati evidentemente alla liquidazione dei creditori in funzione del piano di riparto.
(stefano lucidi)
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