Torniamo a parlare brevemente del dl. 26/10/2019 n. 124 [c.d. Decreto fiscale], sul quale ci siamo soffermati nella Sediva News del 5 novembre 2019,  per illustrare alcune modifiche apportate durante l’iter di conversione in legge tuttora in corso .

  • Eliminazione delle sanzioni per mancata accettazione di pagamenti con il POS (art. 23)

È stato eliminato l’art. 23 del D.L. che prevedeva l’introduzione delle sanzioni pecuniarie [di importo pari a 30 euro oltre al 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico] per imprese e professionisti che rifiutano i pagamenti in moneta elettronica, pur essendo tenuti ad accettarli anche tramite POS.

Si torna in pratica alla situazione del 2012…

  • Modifiche riguardanti i Crediti d’imposta su commissioni pagamenti elettronici (art. 22)

Il credito d’imposta del 30% delle commissioni corrisposte per le transazioni tramite POS, riconosciuto dal 1/07/2020 a imprese e professionisti con ricavi superiori a 400.000 euro, viene ora esteso anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Si ricorda che l’agevolazione è soggetta alla regola comunitaria c.d. “de minimis”; il credito d’imposta, cioè, è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Per l’entrata in vigore di questa nuova disposizione sarà però necessario il solito decreto attuativo.

  • Lotteria degli scontrini (art. 20)

Viene riscritta la norma che ora prevede che il consumatore possa fare una segnalazione, diventando in pratica una “spia” del Fisco, nella sezione dedicata dell’apposito Portale Lotteria in cui “denunziare” l’esercente che, al momento dell’operazione, ha rifiutato di acquisire dal cliente il codice lotteria; sono segnalazioni utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le analisi del rischio di evasione.

L’istituzione della lotteria degli scontrini viene comunque posticipata per tutti dal 1° gennaio al 1° luglio 2020.

Inoltre – modifica molto importante – sono cancellate le sanzioni per l’esercente che non accetti il c.f. dal cliente e/o non trasmetta telematicamente i relativi corrispettivi all’Agenzia delle Entrate [pari nel previgente testo a una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro].

  • Aliquota IVA al 5% per i prodotti di igiene femminile compostabili (art. 32-bis)

Viene istituita, dal 1° gennaio 2020, l’aliquota IVA al 5% riguardante la cessione di “prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili; coppette mestruali”.

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Naturalmente giungeranno altre novità/modifiche nel corso dell’iter di conversione del provvedimento e ve ne daremo conto a tempo opportuno

 (marco righini)

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