Vorrei conoscere i casi in cui è consentito al datore di lavoro interrompere il rapporto con una dipendente in stato di gravidanza e in particolare se vi rientra anche l’ipotesi, che ci riguarda direttamente, in cui il titolare di una farmacia sia anche titolare di una parafarmacia nella quale operi la persona in maternità ma che per ragioni economiche egli ritenga di dover chiudere.
E’ un quesito che riguarda vicende che sono sempre di interesse abbastanza diffuso per la frequenza con cui un’azienda si trova ad affrontarle.
In linea generale la legge pone il divieto assoluto del licenziamento nel periodo compreso tra l’inizio della gravidanza e il compimento del primo anno di vita del bambino (D.Lgs. 151/2001 e successive modifiche).
Come noto, per determinare l’inizio del periodo di gravidanza vale la “presunzione legale” per la quale il concepimento si intende “perfezionato” 300 giorni prima della nascita del bambino.
I casi in cui non opera il divieto sono:
– il fallimento o comunque la cessazione dell’attività dell’azienda datrice di lavoro;
– l’esito negativo del periodo di prova;
– la scadenza del contratto a termine o l’ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
– una giusta causa di licenziamento.
Quanto al fatto specifico descritto nel quesito, può forse aiutarci la sentenza della Suprema Corte n. 145151/2018 che ha precisato –contrariamente agli assunti che spesso si rilevano nelle decisioni di merito – che la deroga al divieto NON opera in caso di chiusura del reparto cui era adibita la lavoratrice in maternità.
Senonchè, una parafarmacia è certamente un ramo d’azienda quando il suo titolare sia anche titolare di una farmacia, ma non sembra possa essere considerato un reparto.
Qualche dubbio, pertanto, nel Suo caso persiste.
Sta di fatto comunque che il licenziamento di una lavoratrice in maternità, se intimato al di fuori delle deroghe che abbiamo ricordato poco fa, va senz’altro considerato illegittimo, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del D.Lgs. 151 2001.
(giorgio bacigalupo)
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