Per l’ubicazione della mia farmacia mi trovo spesso a servire clienti non residenti in paesi della UE che mi chiedono di acquistare senza Iva.
Vorrei sapere se con la fatturazione elettronica anche le fatture emesse in questi casi devono essere in modalità elettronica.
Per queste fatture (c.d. “tax free”) la forma elettronica è in verità obbligatoria sin dal 1° settembre 2018 (art. 4-bis del D.L. 193/2016 conv. in L. 225/206), ma non tramite lo SDI – che è, come sapete, la piattaforma per l’emissione/ricezione delle FE a partire dal 1° gennaio 2019 – ma con il sistema OTELLO 2.0 (Online Tax Refund at exit: light lane optimization), di cui diremo meglio tra poco.
A precisarlo è comunque intervenuta di recente anche una risposta a un interpello dell’Agenzia delle Entrate (n. 93), che ha poi chiarito che per le fatture “tax free” non occorre inviare la comunicazione dati fattura (c.d. “esterometro”) e neppure trasmettere nuovamente la fattura elettronica allo SDI.
Questo per dissipare immediatamente i dubbi proposti nel quesito, ma – a beneficio di tutti – vogliamo approfittare di questa circostanza per richiamare i tratti salienti del tema che stiamo affrontando.
Dunque, l’art. 38-quater del D.P.R. 633/72 attribuisce ai “privati consumatori” domiciliati o residenti al di fuori dell’UE la facoltà di acquistare nel territorio dello Stato beni per uso personale o familiare – destinati, attenzione, ad essere esportati nei propri bagagli e quindi al seguito del passeggero – per un importo superiore ad 154,94 € (IVA inclusa) senza dover corrispondere la relativa imposta, ovvero, in caso di pagamento di questa, il diritto al successivo rimborso.
Lo scopo è quello, evidentemente, di evitare una doppia imposizione perché diversamente i beni stessi, oltre a scontare il tributo nel Paese di acquisto, sarebbero tassati anche all’atto dell’importazione nel Paese di residenza dell’acquirente.
Sostanzialmente sono previste due procedure alternative:
- assoggettamento della vendita al regime di non imponibilità con emissione della fattura senza IVA;
- applicazione dell’IVA con successivo rimborso della stessa.
Nella prima ipotesi, l’agevolazione viene concessa direttamente dal cedente nazionale (nel nostro caso e d’ora in poi la farmacia) che emette fattura senza applicazione dell’IVA [mediante scorporo dal prezzo di vendita al pubblico] indicando sulla fattura stessa gli estremi del passaporto o di altro documento equipollente del cliente estero – cessionario. Un esemplare di tale fattura consegnata a quest’ultimo deve poi essere restituito, vistato dall’Ufficio doganale di uscita dall’Unione Europea, alla farmacia entro il quarto mese successivo all’effettuazione dell’acquisto.
Il trasporto dei beni fuori dall’UE deve però avvenire, appunto nel bagaglio personale del cliente estero-cessionario, entro il terzo mese successivo a quello dell’acquisto.
Ma se i beni non sono esportati entro questo termine e se inoltre la farmacia non riceve la fattura vistata dalla Dogana entro il quarto mese dalla cessione, essa è obbligata – entro il mese ulteriormente successivo e quindi entro il quinto mese dall’operazione a regolarizzare quest’ultima emettendo un’apposita nota di variazione in aumento (art. 26 del DPR n. 633 del 1972).
Questa modalità è tuttavia piuttosto rischiosa dato che obbliga la farmacia a “monitorare” la ricezione della fattura – al fine regolarizzare l’operazione in caso di mancata esportazione – a pena di sanzioni e con la quasi totale certezza di non recuperare l’IVA dal cliente estero-cessionario in caso di riversamento dell’imposta all’Erario.
In alternativa, la farmacia – per evitare naturalmente un rischio del genere – può ricorrere all’altra procedura sopra indicata, addebitando in rivalsa l’IVA al momento dell’acquisto, alla stregua cioè di qualsiasi vendita “domestica”, per poi procedere con la restituzione del tributo al cliente estero-cessionario nel momento in cui questi dimostri l’uscita dei beni dal territorio comunitario – entro il terzo mese successivo all’acquisto, come abbiamo visto – e restituisca la fattura vistata.
A questo punto la farmacia ha diritto di recuperare l’IVA rimborsata al cliente estero-cessionario emettendo un’ordinaria nota di variazione in diminuzione [sempre ai sensi dell’art. 26 del DPR n. 633 del 1972] annotando la corrispondente variazione nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 dello stesso DPR.
Questa seconda strada è del resto quella che – proprio per le dette ragioni – è più praticata dai negozianti che abbiano a che fare con tali operazioni.
In entrambi i casi, comunque, per ottenere l’agevolazione il cliente estero-cessionario deve richiedere la fattura non essendo sufficiente il solo scontrino fiscale (oggi “documento commerciale”).
La fattura, oltre il contenuto “canonico” di cui all’art. 21 del DPR 633/1972, deve recare anche gli estremi del documento di riconoscimento del cliente estero-cessionario.
Nell’ambito della procedura tramite rimborso si possono inserire, nel rapporto farmacia/cliente estero-cessionario, degli intermediari – che sono le società di “Tax Refund” – che a fronte di una commissione anticipano l’IVA al cliente estero-cessionario e provvedono per suo conto alla restituzione della fattura alla farmacia.
Come detto, a decorrere dal 1° settembre 2018, l’emissione delle fatture relative alle cessioni in esame deve essere effettuata dal cedente in modalità elettronica tramite il sistema OTELLO 2.0 che altro non è che una “informatizzazione” del processo di ottenimento del “visto doganale” da apporre sulla fattura per avere diritto allo sgravio dell’IVA [ovvero al successivo rimborso dell’imposta, se corrisposta al momento dell’acquisto].
Su OTELLO 2.0 si opera in pratica in questo modo:
- la farmacia, mediante la procedura informatica, emette e invia immediatamente la fattura per il “tax free shopping” all’Agenzia delle dogane, che la riceve in tempo reale; mette poi a disposizione del cliente estero-cessionario il documento in forma analogica o elettronica con l’indicazione del codice ricevuto in risposta dal sistema informatico che ne certifica l’avvenuta acquisizione da parte dello stesso;
- il cliente estero-cessionario, per avere diritto al rimborso o allo sgravio dell’IVA, dimostra l’avvenuta uscita dei beni dal territorio doganale della UE non più mediante il “visto uscire” apposto dalla dogana sulla fattura ma attraverso il “visto digitale” rappresentato da un codice univoco generato dalla procedura; in caso di uscita dal territorio dell’UE attraverso un altro stato membro, la prova di uscita dei beni è fornita dalla dogana estera secondo le modalità vigenti in tale stato membro. Il cliente estero-cessionario si reca, quindi, in dogana, la quale ha già ricevuto il file della fattura; l’ufficio doganale verifica se il contenuto della fattura coincide con quanto esposto e, in caso di regolarità, inserisce nel sistema informativo l’avvenuta esportazione delle merci;
- la farmacia, collegandosi via internet a Otello 2.0, può verificare se e quando il visto è stato rilasciato e, se ha emesso fattura con IVA, quando riscontra sul portale che il visto è stato rilasciato, può restituire l’IVA al cliente estero-cessionario ed emettere la nota di variazione in diminuzione.
In ogni caso, come accennato, il cliente estero-cessionario – per ottenere un rimborso più rapido – può scegliere di avvalersi dell’ausilio delle società di Tax Refund che provvederanno anche a tutti gli adempimenti (informatici) che potranno rendersi necessari.
(stefano civitareale)
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