È iniziato il 2 novembre u.s. il percorso alle Camere del disegno di legge di Bilancio per l’anno finanziario 2020 [di seguito “ddl”], che dovrà essere approvato entro il prossimo 31 dicembre.

Si sintetizzano pertanto qui di seguito le principali novità contenute del ddl, anche se – come di consueto – saranno verosimilmente numerose le modifiche che verranno apportate al ddl nel corso dell’iter parlamentare e soprattutto, lo sappiamo tutti, in sede di ultimissima approvazione del provvedimento.

Quindi queste note intendono soltanto permettervi una prima presa di contatto su quel che bolle in pentola.

  • Sterilizzazione clausole di salvaguardia Iva (art. 2)

Viene prevista, e questo è ben noto perché era l’imprescindibile mission del “Conte 2”, la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA [perciò, tanto per intenderci, dal 2021 assisteremo a un loro rialzo sia pure in misura probabilmente ben inferiore a quella che sarebbe (stata) necessaria sin d’ora senza questa “sterilizzazione”].

Comunque, in particolare:

  • per il 2020 le aliquote IVA ridotte del 10% e quella ordinaria del 22% resteranno invariate;
  • dal 2021 è previsto l’aumento dell’IVA ridotta dal 10% al 12% e un aumento dell’IVA ordinaria dal 22% al 25%;
  • dal 2022, infine, l’IVA ordinaria dovrebbe passare dal 25% al 26,5%.
  • Deducibilità IMU (art. 3)

È prevista la deducibilità dell’IMU relativamente agli immobili strumentali per l’anno d’imposta 2019 nella misura del 50% per cento (in luogo dell’attuale deducibilità nella misura del 20%).

La deduzione si applicherà poi in ragione del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre l’intera deducibilità dovrebbe aver effetto a decorrere dal 2022.

  • Riduzione cedolare secca per contratti a canone concordato (art. 4)

Viene stabilizzata l’aliquota della cedolare secca al 10% prevista per gli immobili ad uso abitativo stipulati a “canone concordato” nei comuni con carenze di disponibilità abitative (cioè Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia), nei comuni con questi confinanti e, inoltre, in quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE.

Rammentiamo che questi tipi di contratti di locazione devono avere una durata di tre anni, rinnovabile tacitamente di altri due e che il canone deve essere “confermato” da un’organizzazione sindacale degli inquilini o dei proprietari immobiliari apponendo il proprio visto sul contratto già siglato tra le parti, o sottoscrivendo direttamente il contratto presso uno dei detti sindacati di categoria.

  • Riduzione del cuneo fiscale (art. 5)

Il cuneo fiscale, cioè il carico tributario e contributivo che grava sulle buste paga dei lavoratori dipendenti, sarà ridotto di complessivi 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e di 5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2021.

Questa disposizione di principio dovrà tuttavia essere attuata con futuri interventi normativi.

È opportuno ricordare che attualmente il cuneo fiscale in Italia rappresenta il 47,9% del costo del lavoro e che l’Italia si pone al terzo posto in Europa dopo il Belgio (52,7%) e la Germania (49,5%) e subito prima della Francia e l’Austria (47,6%).

  • Esonero contributivo per favorire l’assunzione giovanile (art. 6)

Viene previsto anche per il 2020 uno sgravio – introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 a favore del datore di lavoro che assume lavoratori under 35 a tempo indeterminato – pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti per ciascun nuovo assunto, entro il tetto massimo di euro 3.000 annuali, da riparametrare su base mensile.

Si precisa che l’esonero contributivo è elevato fino al 100% del dovuto, nel limite massimo di 8.060 euro annui nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

  • Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (art. 19)

Vengono prorogate per il 2020 le detrazioni relative:

– ai fini IPREF, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (“bonus ristrutturazioni”) nella misura del 50% su una spesa massima di 96.000 euro per unità immobiliare;

– ai fini IRPEF, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico destinati all’arredo di un immobile ristrutturato (“bonus mobili”), nella misura del 50% ripartita nelle solite dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro;

– ai fini IRPEF ed IRES, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (“ecobonus”), nella misura del 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti).

  • Sport bonus (art. 20)

Viene confermato per il 2020 il credito d’imposta del 65%, introdotto dalla legge di bilancio 2019, per le erogazioni liberali effettuate da privati e destinate a finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

  • Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (art. 21)

Viene previsto per l’anno d’imposta 2020 che i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali.

Si prevede inoltre che i medesimi redditi concorrano alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF nella misura del 50% per l’anno 2021.

  • Superammortamento, iperammortamento e credito d’imposta per progetti ambientali (art. 22)

È prevista la proroga per il 2020 del superammortamento [che consente di maggiorare a fini fiscali del 30% il costo degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi], dell’iperammortamento [che consente di maggiorare ai fini fiscali, dal 50% al 170% secondo l’investimento, il costo di acquisizione di beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale], nonché l’introduzione di un credito d’imposta – per gli anni dal 2020 al 2022 – alle imprese che realizzano progetti ambientali volti alla diminuzione ad es. delle emissioni inquinanti ovvero di carbonio, che includono beni strumentali nuovi, pari al 10% delle spese sostenute per brevetti, consulenze e lavoratori dipendenti in seno a tali progetti.

  • Credito d’imposta per investimenti nelle regioni dell’Italia Centrale colpite dagli eventi sismici (art. 24)

È prevista la proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per

l’acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016.

In particolare, il credito d’imposta è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

  • Bonus “facciate” (art. 25)

Viene prevista la detraibilità dall’imposta lorda sull’IRPEF dell’importo pari al 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici.

A tale detrazione non si applicano tetti di spesa.

  • Nuova Sabatini (art. 26)

Viene rifinanziata la c.d. “nuova Sabatini” anche per gli anni dal 2020 al 2024.

Si tratta, come noto, di un finanziamento agevolato per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, mediante il quale vengono rimborsati gli interessi passivi eccedenti il 2,75% annuo pagati dall’impresa a istituti di credito convenzionati, verso i quali l’impresa stessa ha concluso un contratto di finanziamento per l’acquisto dei già menzionati beni.

  • Incentivo fiscale per la patrimonializzazione delle imprese (art. 30)

È ripristinata, a decorrere dal periodo d’imposta 2019, l’applicazione del cd. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica – ACE, prevedendo un importo di deducibilità pari all’1,3% sull’incremento patrimoniale.

Sarà dunque deducibile dal reddito imponibile un importo corrispondente al rendimento figurativo degli incrementi di capitale [conferimenti, utili accantonati] delle imprese – società di capitali, società di persone, imprese individuali – al netto di riduzioni di patrimonio [attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni, acquisti di aziende].

È un calcolo un po’ complicato che merita in ogni caso un approfondimento in una futura Sediva News dedicata.

  • Misure premiali per favorire l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (art. 31)

Viene prevista per le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato – che effettuano abitualmente, al di fuori di attività di impresa o esercizio di professione [quindi, per esemplificare, al di fuori dell’esercizio della farmacia], acquisti con strumenti di pagamento elettronici – la possibilità di fruire di un rimborso in denaro.

Con decreto ministeriale saranno individuati condizioni e criteri per tale misura premiale, che sta facendo parlare molto di sé.

  • Proroga del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (art. 37)

È prevista la proroga al 31 dicembre 2020 del credito d’imposta per l’acquisto – anche tramite leasing – di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

  • Credito d’imposta per ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno (art. 38)

Viene elevato dal 25% al 50% il credito di imposta derivante dalle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuate – fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 – nelle sole regioni Abbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, relativamente alla spesa incrementale rapportata alla media del periodo 2012-2014.

  • Bonus bebè e bonus asili nido (art. 41)

Per i figli nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è prevista l’erogazione di un bonus, sempreché il nucleo familiare sia in possesso di un “ISEE minorenni” non superiore ad € 25.000.

L’importo del bonus bebè varierà in funzione delle fasce ISEE, nel senso che più basso è questo indice e più alto è l’ammontare dell’assegno che verrà

corrisposto soltanto per l’anno 2020.

Anche il bonus asili nido viene attributo in funzione di soglie ISEE differenziate, ma in tal caso l’importo limite calcolato per l’“ISEE minorenni” di € 40.000.

  • Congedo obbligatorio di paternità (art. 41)

È prorogato al 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente elevandone la durata a sette giorni, ferma la facoltà per questo genitore di astenersi per un ulteriore giorno.

  • Bonus cultura (art. 43)

Viene confermato il c.d. bonus cultura per chi compie 18 anni nel 2020: si tratta della misura che permette ai neomaggiorenni di acquistare libri, ingressi ai musei, al cinema e ai concerti approfittando di 500 euro da spendere in un anno.

  • Abolizione super-ticket (art. 54)

A decorrere dal 1° settembre 2020 sarà abolito il super-ticket sulle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ferma la futura revisione dell’intero sistema di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria.

  • Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale (art. 55)

Verrà trasferito alle Regioni un importo di quasi 236 milioni di euro destinati agli acquisti da parte di medici di medicina generale di apparecchiature sanitarie, anche allo scopo di ridurre il fenomeno delle liste di attesa.

  • Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito (art. 75)

È prevista una riduzione della detraibilità dall’imposta lorda degli oneri detraibili al 19% per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all’abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

In particolare, a decorrere dall’anno di imposta 2020:

  • la detrazione spetta per l’intero ammontare qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
  • la detrazione spetta in misura minore – e specificamente pari al rapporto tra 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo del dichiarante, e 120.000 euro – qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000 euro.

Restano invece immutati gli importi detraibili – senza tetti – a titolo di interessi passivi su prestiti e mutui pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari o di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, ovvero di mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nonché per le spese sanitarie sostenute per patologie gravi.

  • Fringe benefit auto aziendali (art. 78)

Si prevede una riduzione, sino ad azzerarla per alcuni modelli di veicolo, la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, con riferimento ai veicoli ritenuti inquinanti.

In particolare, è circoscritta ai soli veicoli elettrici e ibridi e a tutti i veicoli dati ai dipendenti addetti alla vendita di agenti e rappresentanti di commercio la percentuale del 30% dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base delle tabelle Aci.

Di contro, per gli altri veicoli diversi da quelli sopra menzionati, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente imponibile – e anche questa è una misura in questi giorni molto chiacchierata – viene assunto il 60% (invece del 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro.

In caso di emissioni superiori a tale soglia, viene assunto il 100% dell’importo.

  • Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali (art. 83)

Viene aumentata da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione laddove i buoni pasto siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, viene ridotta da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove i buoni pasto siano erogati in formato diverso da quello elettronico.

Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

  • Tracciabilità delle detrazioni (art. 85)

Viene previsto che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri di cui all’art. 15 del TUIR [spese di intermediazione per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità, le spese veterinarie, le spese per istruzioni ai corsi di istruzione secondaria e universitaria, ecc.] spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.

Pertanto, a decorrere dal 2020 tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione fiscale.

Resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione, i medicinali e i dispositivi medici, nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

  • Analisi di rischio evasione (art. 86)

L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza potranno utilizzare per le attività di analisi del rischio di evasione le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti finanziari tenuti presso l’anagrafe tributaria, avvalendosi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui si avvale.

La protezione dei dati personali sarebbe garantita tramite la “pseudonimizzazione” dei contribuenti, in modo che l’elaborazione dei dati avvenga in forma anonima e il relativo nominativo emerga soltanto nei casi di scostamenti dei parametri impostati e perciò di pericolo di evasione.

Vedremo che ne penserà il Garante per la privacy anche con riguardo all’effettivo rispetto delle norme contenute nel recente GDPR in materia.

  • Regime forfetario (art. 88)

È abrogata la disposizione che dal 2020 istituiva un’imposta sostitutiva del 20% per esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi nell’anno precedente tra 65.001 e 100.000 euro.

Vengono altresì apportate modifiche al regime forfetario per chi ha ricavi/compensi fino a 65.000 euro (cd. Regime forfetario).

In particolare:

  • è reintrodotto il requisito relativo al sostenimento delle spese per il personale e lavoro accessorio per un ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
  • è reintrodotta la causa di esclusione relativa al conseguimento, nel corso dell’anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro;
  • è introdotto un regime premiale volto a incentivare l’utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, dagli attuali cinque anni a quattro;
  • è stabilita la rilevanza del reddito assoggettato al regime forfetario per determinare la condizione di familiare a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per canoni di locazioni e, in generale, per stabilire la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali, come l’Isee.
  • Rivalutazione dei beni (art. 89)

Viene “rinnovata” anche per il prossimo anno la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva pari all’11%: come vedete, è l’ennesima proroga di un’agevolazione introdotta ormai da parecchi anni, che – per quel che Vi riguarda più da vicino – favorisce dal punto di vista fiscale (anche) la cessione di quote di società titolari di farmacia, e anzi proprio il ricorso alla cessione di quote sociali [preceduta evidentemente, quando necessario, dal conferimento della farmacia in società entro il 31 dicembre dell’anno precedente, quindi in questo caso entro il 31.12.2019] ha finito giustamente per rivelarsi  il modo largamente più gettonato per trasferire di fatto a terzi l’esercizio posseduto individualmente.

Viene anche prevista a favore delle società – sia di persone che di capitali – la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 [una misura che potrebbe anch’essa interessare qualche società titolare di farmacie] mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio 2019 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione deve essere assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili (da versare in un’unica rata entro il termine del versamento delle imposte e quindi entro giugno 2020), e tale maggior valore potrà essere fiscalmente utilizzato (e quindi dedotto per quote di ammortamento) a decorrere dal terzo anno successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mentre per i beni immobili la decorrenza è fissata al periodo d’imposta in corso al 1 dicembre 2021.

Questo capitolo sulla rivalutazione dei beni d’impresa, come si vede, è molto importante e sarà quindi oggetto di ulteriore esame, soprattutto quando il ddl. sarà definitivamente approvato.

  • La plusvalenza da cessione di immobile infraquinquennale (art. 89)

Viene elevato dal 20% al 26% l’imposta sostitutiva [di quella sul reddito] applicabile sulle plusvalenze realizzate in dipendenza di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni.

  • Unificazione IMU-TASI (art. 95)

È abolita l’imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 2020, eccettuata tuttavia la tassa sui rifiuti (TARI), e viene prevista la modifica alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU).

In particolare, per la generalità degli immobili è fissata un’aliquota di base IMU pari allo 0,86%, che i Comuni avranno facoltà di azzerare, diminuire ovvero aumentare sino all’1,06%, o all’1,14% (comprensivo dell’attuale 0,8% della maggiorazione TASI).

  • Canone Unico Enti Locali (art. 97)

È istituito dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che avrà lo scopo di unificare la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

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Comunque, lo ripetiamo, l’iter parlamentare del ddl è soltanto all’inizio e avremo pertanto occasione per riparlarne più volte.

 (Studio Associato)

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