Come annunciato nel Provv. 236086/2019 del 4 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato lo scorso 30 luglio le specifiche tecniche che consentiranno agli esercenti (incluse naturalmente le farmacie) non in possesso di Registratore Telematico (RT) di assolvere l’obbligo di comunicazione elettronica dei corrispettivi nel periodo transitorio [1° luglio – 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro].
Ricordiamo che il termine per la trasmissione è individuato nell’ ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione e, quindi, per i corrispettivi dell’intero mese di luglio è il 2 settembre p.v. considerando che il 31 agosto cade di sabato.
L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione [gratuitamente sul portale “Fatture e Corrispettivi”] essenzialmente tre strumenti che richiamiamo rapidamente dal provvedimento:
- un servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate, in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento;
- un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”;
- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento.
In realtà ce ne sarebbe anche un quarto che prevede la trasmissione con uso del file Dati fattura e cioè con le stesse modalità con cui viene inviato “l’esterometro” (la comunicazione telematica delle fatture da e per l’estero che non transitano nello SDI).
L’importanza di SKYNET.
Questo “scenario”, tuttavia, non deve suscitare alcuna preoccupazione per le farmacie da noi assistite che non sono riuscite a dotarsi per tempo di un RT.
Con SKYNET la procedura di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi nel periodo transitorio diviene letteralmente “un gioco da ragazzi” poiché viene gestita attraverso la “storica” schermata che ha sostituito da tempo nella pratica quotidiana il registro prima nota corrispettivi “cartaceo”.
Inserendo, infatti, i corrispettivi nella sezione prima nota –> corrispettivi MF (misuratori fiscali) – come gli utilizzatori di Skynet ben sanno – ogni ulteriore passo successivo verso l’assolvimento finale degli obblighi in questione viene demandato interamente a Skynet.
Rispetto al passato, quindi, non cambia nulla e – soprattutto – non vi sono adempimenti ulteriori per la farmacia che infatti [dopo aver inserito i corrispettivi nelle giornate corrispondenti], prima della dell’effettiva trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei valori indicati, vedrà comparire un messaggio di conferma del buon esito del caricamento.
Successivamente, basterà un “click” sul tasto verde INVIA per poter completare la procedura.
Vale comunque la pena ribadire che l’adempimento richiamato riguarda esclusivamente la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri per le farmacie che alla data del 1° luglio scorso non sono riuscite ad installare e “mettere in servizio” il RT.
Questi soggetti sono obbligati a memorizzare elettronicamente ed inviare telematicamente con la modalità descritta nel periodo transitorio tutti i corrispettivi dalla data del 1° luglio 2019 fino a quella di effettiva installazione/messa in servizio del RT.
Quindi anche le farmacie che attualmente siano dotate di RT, ma che alla data del 1° luglio 2019 ne erano ancora sprovviste, devono egualmente effettuare la trasmissione per il periodo intercorrente dal 1° luglio 2019 alla data di effettiva installazione/messa in servizio del RT.
Dalla data di installazione del RT, invece, entrerà in funzione la procedura ordinaria di SKYNET che – come sapete – provvede automaticamente al recupero dei corrispettivi direttamente dal Portale “Fatture e Corrispettivi” sollevando la farmacia dall’incombenza di compilare il registro prima nota corrispettivi [fatta eccezione per l’annotazione dell’incasso della DCR e per eventuali servizi “ivati” e non, non soggetti a ventilazione].
SKYNET si conferma ancora una volta, in definitiva, un protagonista assoluto ed un alleato insostituibile per le farmacie nell’affrontare la “rivoluzione informatica” che il Fisco ha posto in atto ormai da qualche anno oltre che, naturalmente, un formidabile strumento di controllo di gestione [e su quest’ultimo aspetto, lo vedrete presto, ha ancora molto da dire].
Infine, per coloro – fortunatamente ormai ridotti in un numero estramamente esiguo – che vogliano pervicacemente continuare a ignorare, quasi avendone paura, SKYNET e le sue mille prerogative, le alternative sono evidentemente quelle indicate sub 1) e sub 2), con tutte le difficoltà che il loro utilizzo può comportare [specie a chi abbia ritenuto non agevole l’accesso a SKYNET…] per l’inevitabile interazione diretta con l’Agenzia delle Entrate, e quindi l’annotazione in un’apposita pagina del portale “fatture e corrispettivi” della serie dei corrispettivi giornalieri, per poi dover salvare, verificare, sigillare ed inviare il file (in formato XML) all’Agenzia.
Naturalmente lo stesso file dovrà essere inviato allo studio commerciale che cura la contabilità della farmacia.
(Sediva – Studio Associato)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!