Considerando che le nostre trasferte rientrano nella categoria A) che avete indicato nella Sediva News del 26 giugno, che giustificativi dovremmo produrre come soci amministratori per il rimborso spese (Telepass ecc.)?
Finora non abbiamo mai dichiarato queste spese e pagato di tasca nostra.

 

I soci che prestano attività professionale per la società come appunto i soci‑amministratori, anche se non percepiscono alcun compenso per l’attività che prestano, sono fiscalmente inquadrabili come co.co.co. [art. 50, comma 1, c-bis) del TUIR].

Per loro, quindi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 dello stesso TUIR in materia di rimborsi per spese – i cui giustificativi sono costituiti dai vari titoli di viaggio – sostenute in occasione di trasferte (essenzialmente quelle extra-comunali, cioè compiute al di fuori del comune sede di lavoro che nel nostro caso coincide con la sede della farmacia) nell’interesse della società.

Ora, se il socio-amministratore è autorizzato ad utilizzare una autovettura di sua proprietà [e quindi non quella eventualmente intestata alla farmacia perché in tal caso le spese sono sostenute direttamente dalla società per l’utilizzo di un proprio cespite anche se per il tramite del socio utilizzatore], potrà richiedere un rimborso chilometrico valorizzato secondo le tariffe ACI in corrispondenza del modello utilizzato.

Sono ammessi al rimborso, naturalmente, anche i pedaggi autostradali nonché quelli per spese di vitto e alloggio che, se documentate con il sistema del “pie’ di lista”, non soggiacciono ad alcun limite di deducibilità.

I rimborsi erogati costituiscono dunque per la società spese per prestazioni di servizi perfettamente deducibili e da contabilizzare pertanto in bilancio, mentre per i soci percettori – proprio perché puri e semplici rimborsi – sono somme assolutamente non imponibili.

(stefano civitareale)

 

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