[… in Puglia, in Emilia e non solo]

Mi riferisco a una vs. recente nota sulla mancanza di una disciplina regionale che regoli l’esercizio da parte delle farmacie della facoltà di tenere aperta l’attività oltre l’orario e i turni obbligatori per legge.Immagino che intendevate parlare di leggi successive a quella sulla concorrenza e allora vi chiedo se la legge pugliese del 2014 può essere ritenuta adeguata perché conforme alla legge statale, oppure se sia necessario che anche in Puglia la materia sia ridisciplinata.

È una mail che manifesta una buona conoscenza sia della vicenda specifica, come del problema generale e molto delicato dei rapporti tra leggi statali e leggi regionali.
Il quesito si riferisce alla L.R. Puglia 18 febbraio 2014, n. 5 che, nei suoi tratti per noi di maggior rilievo, abbiamo avuto occasione di commentare nella Sediva News del 18.03.2014 [“La L.R. Puglia 5/2014 sugli orari delle farmacie”], e aggiungiamo che nel quadro della specifica disciplina da essa dettata si sono poi mossi con proprie note illustrative, generalmente pertinenti, gli Ordini provinciali pugliesi e in particolare quello interprovinciale di Bari e Barletta-Andria-Trani che è tornato infatti più di una volta sul tema puntualizzandolo a dovere.
Come potete però rilevare, la Regione – i cui apparati amministrativi in varie circostanze hanno forse mostrato eccessiva… iperattività, invadendo/conservando attribuzioni da tempo non più regionali – qui ha agito addirittura… ante litteram, quasi presagendo che il legislatore statale le avrebbe ben presto aperto un qualche margine operativo, uno spazio che invece [come abbiamo osservato qualche giorno fa] il comma 8 dell’art. 11 del Crescitalia, da solo e di per sé, non lasciava.
Se quindi nel 2014 questa legge poteva aver travalicato i limiti della competenza legislativa regionale di dettaglio [contenendo prescrizioni non propriamente coniugabili con il rigorosissimo principio fondamentale statale], oggi invece – alla luce del comma 165 della l. 124/2017 – dovrebbe ritenersi, oltre che abbastanza ampia ed esaustiva nei suoi contenuti, anche rispettosa del criterio di riparto tra Stato e Regioni delle attribuzioni legislative in materia di “tutela della salute”, notoriamente inclusa nell’elenco delle “materie di legislazione concorrente” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. [e nel cui ambito dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) rientrare anche l’intera miniriforma del Crescitalia…].
Ma anche la legge pugliese, se può in pratica andar bene per “orari e turni”, omette di riconfigurare – come crediamo sia invece ineludibile – le competenze amministrative in ordine al servizio farmaceutico territoriale.
Sono infatti competenze, vale la pena ribadirlo, che – riservando in via esclusiva ai Comuni il compito di istituire e localizzare le farmacie, vecchie e nuove, con interventi periodici sulla “pianta organica” [che secondo noi alla bisogna potrebbero/dovrebbero anche essere infrabiennali] – l’art. 11 del Crescitalia, proprio modificando così incisivamente l’assetto normativo preesistente in questo suo segmento fondamentale, ha trasferito alle amministrazioni comunali [guardando evidentemente alla ratio dell’intervento legislativo] anche gran parte degli altri provvedimenti attribuiti dalla legge statale alla Regione.
Ben diversamente, come abbiamo rilevato anche di recente, le disposizioni regionali – comprese quelle successive al Crescitalia e perfino alla Legge Concorrenza – tardano per lo più a intervenire continuando a ignorare questo problema e alimentando in definitiva equivoci e perplessità.
Del resto, la stessa L.R. Emilia 03/03/2016 n. 2, pur emanata dopo il Crescitalia, persiste nell’ascrivere alla Regione alcune competenze che non sono più sue, anche se per la verità contiene qualche spunto innovativo condivisibile [come quelli sui dispensari], mentre, quanto a “orari e turni”, ha bensì provveduto – con la successiva L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 (art. 38) – ad adeguare prontamente il testo originario al disposto del comma 165, ma si è limitata a recepirne meccanicamente il contenuto senza riempire in realtà gli “spazi vuoti” [v. Sediva News del 27.06.2019: “L’apertura facoltativa, i cartelli esterni alla farmacia, la croce verde, ecc.”] come invece sarebbe stato opportuno.
Il fatto è che purtroppo il “diritto delle farmacie”, se interessa i c.d. esperti e soprattutto i farmacisti, forse interessa molto meno i titolari di funzioni pubbliche nel settore, qualunque sia il loro livello di governo e il potere di appartenenza.
D’altronde, il legislatore statale ha parlato sin troppo e non si può pensare a ulteriori suoi interventi, se non puramente marginali, mentre dalla giurisprudenza giungono sempre più contributi sorprendentemente incerti e contraddittori.
Quindi ora la parola non può che spettare al legislatore regionale e allora magari non guasterebbe una dolce pressione da chi istituzionalmente/statutariamente possa ritenersi legittimato a esercitarla…

(gustavo bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!