Con il mio avvocato – che ci ha seguito per anni nel recupero dei crediti della farmacia, e soprattutto di quelli nei confronti del SSN – sono sorte da qualche tempo alcune incomprensioni per ragioni diverse e di comune accordo abbiamo interrotto il rapporto.
Vorremmo sapere se dobbiamo corrispondergli gli onorari per le tre o quattro cause ancora pendenti e in che misura, oppure se gli è dovuto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed eventualmente da sostenere.

Se il rapporto/mandato perfezionato con un professionista – come nel caso da Lei descritto – si risolve per mutuo consenso, cioè per decisione di entrambe le parti, al professionista spetta comunque il pagamento delle prestazioni già eseguite fino al momento dello scioglimento.
In pratica – sempre salve, s’intende, espresse pattuizioni in senso contrario – la risoluzione non ha effetto retroattivo derivandone che, con riguardo alle prestazioni svolte prima della fine del rapporto, i criteri di definizione delle attività già effettuate e delle modalità di determinazione del compenso del professionista sono quelli stabiliti all’atto del conferimento degli incarichi o nel contratto eventualmente formalizzato e dichiarato di comune accordo sciolto [ovvero praticati fino a quel momento e quindi convenuti per facta concludentia].
E’ quanto affermato dalla Cassazione in una decisione di poco tempo fa (Sez. II civ. ord. n. 4827/2019) per cui “(a) differenza dalla risoluzione per inadempimento, lo scioglimento per mutuo dissenso [=consenso] non ha, in difetto di specifica pattuizione negoziale, effetto retroattivo, e ad esso non consegue il ripristino delle “status quo ante”, che deve, anzi, ritenersi implicitamente escluso per effetto della globale valutazione datane dalle parti all’atto dello scioglimento del contratto. (Cass. 5065/1993). Da ciò ne consegue che […] il contratto, seppur dichiarato sciolto, poteva ancora valere come regolamentazione dell’attività e del compenso del professionista”.
In definitiva, almeno astrattamente voi non potete pretendere di rimborsare al professionista – per le prestazioni svolte fino alla cessazione consensuale del rapporto – soltanto le spese “vive”, e neppure invocare sconti o simili sui relativi onorari, ma evidentemente nei fatti le cose possono andare e vanno spesso diversamente.

 

(mauro giovannini)

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