Con la nostra farmacia abbiamo aperto un canale di vendita on line di non farmaco, sperando che sia un’iniziativa che funzioni perché qualche nostro collega non è sembrato soddisfatto.
Vorremmo comunque sapere se l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguarda anche i prodotti venduti con questa modalità.
La memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri riguarda, come noto, tutti i soggetti ex art. 22 D.P.R. 633/72 – e perciò anche le farmacie – ed è anticipato [qualsiasi proroga sembrerebbe infatti ormai esclusa] all’1/7/2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui.
Il nuovo adempimento sostituisce:
- l’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, vale a dire il rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale [salvo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente];
- la registrazione dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 24, comma 1, D.P.R. 633/72 (che evidentemente resta comunque possibile su base volontaria).
Ora, il commercio elettronico c.d. “indiretto” viene assimilato alle vendite per corrispondenza (v. al riguardo Ris. n. 274/E/2009) e pertanto attualmente è escluso sia dall’obbligo di emissione della fattura (se, come al solito, non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione) come previsto dall’art. 22 del D.P.R. 633/72, sia all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2, lettera oo) del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.
Non sussistendo allora per queste operazioni l’obbligo di certificazione dei corrispettivi si deve concludere anche per l’inapplicabilità dell’obbligo della loro trasmissione telematica, assolvendo quest’ultima [la trasmissione] alla prima [la certificazione] per espressa disposizione legislativa.
Tale conclusione è confermata, del resto, anche dal Decreto MEF del 10/05/2019 [art. 1, comma 1, lett. a)] con cui sono state individuate le operazioni che almeno in fase di prima applicazione sono escluse dall’obbligo in argomento, tra le quali figurano per l’appunto quelle elencate nell’art. 2 del D.P.R. 696/1996 e dunque anche le vendite per corrispondenza (lett. oo) e (conseguentemente) il commercio elettronico “indiretto”.
Concludendo, queste operazioni – almeno per il momento – restano escluse dal nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, fermo, lo ribadiamo, quello di emissione della fattura quando richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione [e/o dello scontrino parlante].
Però, attenzione, proprio per effetto di questa esclusione sopravvive – e soltanto per i corrispettivi delle vendite online – l’obbligo della loro annotazione nello “storico” registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. 633/72, cioè nel registro dei corrispettivi, annotazione naturalmente ineludibile anche ai fini iva e imposte dirette.
(roberto santori)
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