Sto acquistando una casa già ristrutturata ma i proprietari dell’immobile sono deceduti e quindi l’acquisterò dagli eredi, i quali mi hanno precisato che c’è ancora una quota di detrazione per lavori di ristrutturazione che può essere recuperata dall’acquirente dell’immobile per i sei anni che mancano. Vorrei da voi una conferma sull’esattezza di questa anticipazione.
Le cose stanno proprio come Le hanno precisato i virtuali venditori dell’immobile.
Infatti, come prevede l’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986, in caso di vendita di una unità immobiliare su cui siano stati realizzati interventi che fruiscano della detrazione del 50% non ancora interamente utilizzata, l’importo non detratto è in principio trasferito di diritto per il periodo residuo [nel Suo caso corrispondente a sei dei dieci anni], all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
Più precisamente, in caso di silenzio del rogito il subentro dell’acquirente nel diritto alla detrazione è una conseguenza automatica, mentre il rogito può prevedere – ma deve trattarsi di una condizione espressa – che sia il venditore a usufruire del beneficio residuo e dunque, in definitiva, la permanenza del diritto alla detrazione in capo a quest’ultimo può essere l’effetto soltanto di un accordo in forma scritta tra le parti.
Per quanto La riguarda, Lei subentrerà perciò di diritto – senza alcuna necessità che ne faccia cenno il rogito – nel beneficio residuo delle sei rate non utilizzate dalla parte venditrice.
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!