Nonostante la sede appena assegnataci sia oggettivamente molto buona, uno degli altri due partecipi con me al concorso sembra intenzionato a rinunciare sia per ragioni familiari che per alcuni miglioramenti che potrebbe ottenere nella sua carriera di funzionario in un’azienda privata.
Questa rinuncia credo finirebbe per comportare la nostra esclusione dal concorso con danni notevolissimi.
Vi aggiungo che come referente ho accettato da due giorni la sede ma ritengo che una diffida da parte nostra se non addirittura un’azione giudiziaria potrebbero forse indurre a più miti consigli il terzo socio.
Se si aprisse questa possibilità, non sarebbe il caso di stilare un accordo che possa essere vincolante per tutti e tre?

È un problema che abbiamo esaminato molte volte anche qui, ribadendo in ogni circostanza che, se uno dei covincitori rinuncia in una qualsiasi fase della procedura – quindi anche in quella successiva all’accettazione della sede – a proseguire nell’avventura del concorso straordinario, perdono l’opportunità tutti i partecipanti alla “cordata”, i quali, detto banalmente, simul stabunt vel simul cadent.
È vero che, nel caso in cui il terzo socio vi ribadisse la sua volontà di sottrarsi in extremis all’associazione e quindi nel concreto rifiutasse di sottoscrivere i “moduli” che in pratica tutte le Regioni richiedono siano firmati da ogni componente la compagine vincitrice, voi potreste agire o tentare di agire nei suoi confronti per il risarcimento dei danni.
E però, prescindendo dai possibili effetti “psicologici” di una diffida o di un’azione giudiziaria, si tratterebbe – come si è sottolineato ripetutamente – di affrontare un iter giudiziario comunque lungo e articolato [oltre che oneroso] per la necessità di dover ricorrere inevitabilmente a complesse consulenze tecniche, tenendo inoltre presente che si dovrebbe in ogni caso discutere di una farmacia inesistente e destinata anzi a non venire mai… ad esistenza.
Oltretutto, c’è sempre evidentemente l’alea di un giudizio civile, tanto più che in questo caso specifico si deve mettere in conto che probabilmente l’ipotetico convenuto – cioè il coassociato renitente/recedente (receduto?) – eccepirà in particolare il decorso di ben sette anni dalla data di approvazione della legge di conversione del dl. Crescitalia, che, non dimentichiamo, prevedeva invece l’apertura dei nuovi esercizi entro i successivi 12 mesi (!).
E in oltre sette anni può essere lecito per chiunque adottare “scelte di vita” diverse da quelle che indussero a contrarre con altri la partecipazione a uno o due concorsi straordinari: il che, senza voler qui soffermarsi sulla natura e la fine sostanza giuridica del rapporto cui danno vita tre farmacisti che hanno partecipato/partecipano insieme a una procedura concorsuale, rischia seriamente di assumere un ruolo dirimente in un ipotetico giudizio risarcitorio.
Ma il quesito precisa che potrebbe anche aprirsi uno spiraglio che possa indurre il “renitente” a proseguire il cammino ed è chiaro che in tal caso dovrete tentare di formalizzare un’intesa in forma scritta che possa scandire i rapporti tra voi nell’intera fase che potrà condurvi alla titolarità della farmacia [se in forma sociale o pro quota, qui non conta].
L’accordo dovrà naturalmente tentare di disciplinare tutti i variegati momenti di questa fase e dunque il criterio di scelta del locale, i modelli anche economici di allestimento della farmacia, l’entità e le modalità di reperimento delle risorse finanziarie, ecc., ma soprattutto il testo del futuro atto costitutivo/statuto della snc [ma potrebbe essere anche una sas nel caso in cui il “renitente” non intendesse correre nessun rischio imprenditoriale, come pure, ma meno verosimilmente, una srl] nel quale sarà opportuno/necessario parlare di durata, di criteri e poteri di amministrazione [guardando in particolare alle operazioni da rimettere all’amministrazione in forma congiunta], di direzione tecnica della farmacia sociale, di compensi per i soci che lavorano, di cedibilità della quota, di premorienza di un socio, e così via.
In definitiva, la vicenda – in questo momento certo complicata – potrebbe anche dipanarsi in termini soddisfacenti, ma ovviamente c’è da lavorare molto.

(gustavo bacigalupo)

 

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!